Nuova disciplina degli interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

Numero della legge: 84
Data: 24 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 24 Giugno 1980, n. 84
Nuova disciplina degli interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.





Art. 1

L' Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre interventi straordinari a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno a causa di difficolta' aziendali determinate da eventi calamitosi o da fallimento o da altre gravi situazioni di crisi nell' attivita' dell' azienda cui essi appartengono.
E' escluso ogni intervento qualora i lavoratori di cui al precedente comma usufruiscono della integrazione salariale tramite la cassa integrazione guadagni ordinaria o speciale prevista da leggi dello Stato.
E' parimenti escluso l' intervento regionale nel caso che gli eventi di cui sopra abbiano una durata inferiore a dieci giorni.


Art. 2

Per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale assegna, in via straordinaria, speciali sovvenzioni ai comuni nel cui territorio e' situata l' azienda.
Le sovvenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale su richiesta delle amministrazioni comunali interessate.


Art. 3

L' importo della sovvenzione e' stabilito nella misura fissa di L. 60.000 per ogni lavoratore interessato e per ogni mese durante il quale permangono le condizioni di cui all' articolo 1.
La durata massima della sovvenzione non puo' eccedere i nove mesi.
Tale limite massimo puo' essere prorogato per non piu' di una volta e per un periodo non superiore a tre mesi, qualora lo richieda la gravita' della situazione aziendale, espressamente accertata dall' assessorato problemi del lavoro.
Viene, inoltre, concessa una ulteriore somma di lire 20.000 mensili per ogni familiare a carico del lavoratore. Sono fatti salvi i criteri e le modalita' di ripartizione della sovvenzione fissati dall' articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25.


Art. 4

Le richieste di sovvenzione di cui al secondo comma dell' articolo 2 dovranno essere presentate alla Regione Lazio - assessorato problemi del lavoro, a scadenza mensile corredate dai seguenti elementi:
a) motivi della richiesta, precisando le cause che hanno dato origine alla crisi aziendale, in riferimento agli eventi obiettivi di cui all' articolo 1;
b) elenco nominativo dei lavoratori interessati, specificando per ognuno l' eventuale carico di famiglia;
c) indicazione dell' azienda della quale i lavoratori sono dipendenti.


Art. 5

Il periodo massimo ammesso a sovvenzione ai sensi della legge regionale 14 luglio 1976, n. 35 che rifinanzia ed integra la legge regionale 5 febbraio 1975, n. 25 e' eccezionalmente prorogato di altri tre mesi limitatamente a nuove richieste concernenti aziende le quali abbiano in precedenza usufruito del periodo massimo di cui sopra e che siano pervenute all' assessorato personale - problemi del lavoro, prima dell' entrata in vigore della presente legge e comunque non anteriormente all' 1 dicembre 1979.


Art. 6

La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge gravera' sul capitolo n. 24701 << Sovvenzioni ai comuni della Regione per interventi straordinari a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno >> del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


Art. 7

Sono abrogate le leggi regionali 5 febbraio 1975, n. 25, 12 gennaio 1976, n. 3 e 14 luglio 1976, n. 35.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.