Revisione delle strutture organizzative degli enti provincialiper il turismo, in rapporto a quanto dispone l' articolo 29 dellalegge n. 6 dell' 11 gennaio 1985, della Regione Lazio, ai fini del conferimento della seconda dirigenza.

Numero della legge: 68
Data: 25 novembre 1989
Numero BUR: 34
Data BUR: 09/12/1989

L.R. 25 Novembre 1989, n. 68
Revisione delle strutture organizzative degli enti provincialiper il turismo, in rapporto a quanto dispone l' articolo 29 dellalegge n. 6 dell' 11 gennaio 1985, della Regione Lazio, ai fini del conferimento della seconda dirigenza.

(Pubblicata nel B.U. 09 dicembre 1989, n. 34)


Titolo I
STRUTTURE


Art. 1
(Finalita' della legge)

1. La presente legge razionalizza l' articolazione delle attuali strutture degli enti provinciali per il turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo si da renderle coerenti con quanto dispone la legge regionale dell' 11 gennaio 1985, n. 6, ed adeguarle alle obiettive necessita' in sintonia con quanto effettuato dalla Regione Lazio, con legge 11 aprile 1985, n. 36, per i propri dipendenti.


Art. 2
(Strutture degli enti provinciali turismo di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo)

1. La struttura organizzativa dell' ente provinciale per il turismo di Roma e' costituita da 3 settori e 7 uffici.

2. Ciascuna struttura organizzativa degli enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e' costituita da un unico settore articolato in 2 uffici.

3. Qualora ricorrano particolari esigenze organizzative i consigli di amministrazione dei suddetti enti, su proposta dei loro presidenti, possono istituire, nell' ambito di ciascun ufficio, con deliberazioni da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale del Lazio, unita' organiche operative denominate sezioni.


Art. 3
(Posizioni di studio, ricerca, ispettive e di controllo)

1. I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo del Lazio, su proposta dei loro presidenti, con deliberazioni da sottoporre all' approvazione della Giunta Regionale Lazio possono istituire posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, elaborazione complessa, ispettivi, di controllo, assistenza tecnica e/ o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro per l' attuazione di programmi e/ o progetti speciali.


Art. 4
(Individuazione delle strutture)

1. L' allegato " A " della presente legge definisce la struttura organizzativa dell' ente provinciale per il turismo di Roma. Sono indicate per ciascun settore ed ufficio le relative competenze.

2. L' allegato " B " riproduce per tale ente la tabella della dotazione organica suddivisa per livelli o qualifiche funzionali.

3. L' allegato " C " definisce le strutture organizzative degli enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sono indicate per ciascun settore ed ufficio le relative competenze.

4. L' allegato " D " riproduce 4 tabelle ciascuna afferente la dotazione organica di ognuno dei quattro enti sopracitati ripartita per livelli o qualifiche funzionali.

5. Gli allegati " A ", " B ", " C " e " D " costituiscono parte integrante della presente legge.

6. I consigli di amministrazione degli enti provinciali per il turismo del Lazio, con proprie deliberazioni da sottoporre all' approvazione della Giunta Regionale possono apportare modifiche ed aggiustamenti alle competenze specificate negli allegati " A " e " C " per i settori e gli uffici in raccordo alle specifiche esigenze operative.


Titolo II
ORGANIZZAZIONE


Art. 5
(Ente provinciale per il turismo di Roma. Funzione di coordinamento)

1. In relazione al ruolo del tutto particolare che l' ente provinciale per il turismo di Roma riveste per l' espletamento di compiti istituzionali in un' area di eccezionale rilevanza turistica, su proposta del presidente e con deliberazione del consiglio di amministrazione dell' ente, puo' essere istituita un' unica funzione di coordinamento dei settori e degli uffici in cui si articola la sua struttura organizzativa.

2. Tale funzione e' attribuita ad un dipendente di seconda qualifica funzionale dirigenziale che assume la qualifica di direttore generale.

3. La funzione di coordinamento lascia immutate le attribuzioni e l' autonomia proprie della qualifica dirigenziale.

4. Il coordinatore assiste il presidente e gli organi collegiali dell' ente; partecipa alle sedute di questi ultimi; esprime sulle materie in discussione il proprio parere consultivo; controfirma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.

5. Egli indice, almeno trimestralmente, una conferenza dei dirigenti di settore e di ufficio nonche' dei titolari di posizioni con incarichi di studio, ricerca, ispettivi e di verificare i risultati conseguenti in rapporto agli obiettivi posti nei programmi.


Art. 6
(Enti provinciali turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Funzione di direttore)

1. L' incarico di direttore viene attribuito ad un dipendente di seconda qualifica funzionale dirigenziale.

2. Il direttore conserva le attribuzioni e l' autonomia proprie della qualifica dirigenziale.

3. Assiste il presidente e gli organi collegiali dell' ente; partecipa alle sedute di questi ultimi: esprime sulle materie in discussione il proprio parere consultivo; svolge le funzioni di segretario degli organi; controfirma le reversali d' incasso ed i mandati di pagamento.


Art. 7
(Dipendenza funzionale)

1. I dirigenti di settore dipendono funzionalmente dal presidente.

2. I dirigenti di ufficio dai dirigenti di settore.

3. I dirigenti di sezione dai dirigenti di ufficio.

4. I dirigenti dei settori e degli uffici autonomi dell' ente provinciale per il turismo di Roma sono coordinati, riguardo al perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 5, dal coordinatore.


Art. 8
(Gruppi di lavoro)

1. Per realizzare i progetti di intervento e/ o di studio di carattere straordinario possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali viene assegnato personale, all' occorrenza e se disponibile, anche in via temporanea.

2. Gruppi di lavoro possono essere costituiti anche per assolvere ad esigenze ricorrenti di integrazione funzionale.

3. Tali gruppi sono costituiti su proposta dei rispettivi presidente, sentito il coordinatore, per l' ente provinciale per il turismo di Roma e i direttori per gli altri enti provinciali per il turismo, con deliberazione del comitato esecutivo.

4. L' atto che istituisce i gruppi deve stabilire la durata del lavoro, le modalita' di funzionamento, la loro composizione nonche' il nominativo del funzionario di seconda o di prima qualifica dirigenziale chiamato a sopraintenderne l' attivita'.


Titolo III
PROCEDURE


Art. 9
(Ente provinciale per il turismo di Roma. Affidamento dell' incarico di coordinatore )

1. L' incarico di coordinatore viene conferito con provvedimento motivato, su proposta del presidente dell' ente, dal consiglio d' amministrazione con propria deliberazione da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale.

2. Il coordinatore e' scelto fra i funzionari di seconda qualifica funzionale dirigenziale.

3. Il coordinatore e' contestualmente nominato dirigente di uno dei settori in cui si articola la struttura dell' ente.


Art. 10
(Conferimento dell' incarico di dirigente di settore o di direttore di ente provinciale per il turismo )

1. L' incarico di dirigente di settore o di dirigente di settore e/ o direttore di ente provinciale per il turismo viene conferito, su proposta del presidente, sentito il coordinatore nel caso in cui il dirigente di settore da nominare sia dipendente dell' ente provinciale per il turismo di Roma, con deliberazione del consiglio di amministrazione da sottoporre all' approvazione della Giunta della Regione Lazio.

2. Gli incarichi sono a tempo determinato. La loro durata non puo' eccedere i cinque anni salvo conferma per motivate esigenze dell' amministrazione degli enti ai quali i funzionari dirigenti appartengono in relazione ai loro profili tecnico - professionali.


Art. 11
(Conferimento dell' incarico di dirigente d' ufficio e attribuzione delle posizioni contemplate dall' articolo 3 a funzionari della qualifica dirigenziale)

1. La direzione degli uffici e l' attribuzione delle posizioni di cui al precedente articolo 3 a funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale e' disposta, su proposta del presidente, sentiti il coordinatore per l' ente provinciale per il turismo di Roma ed i dirigenti di settore, per gli altri enti provinciali per il turismo con deliberazione del consiglio di amministrazione da sottoporre all' approvazione della Giunta della Regione Lazio.


Art. 12
(Conferimento incarichi nella prima fase di attuazione della legge )


1. Nella fase di prima attuazione della presente legge gli incarichi di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 sono conferiti sulla base della graduatoria compilata secondo quanto prescrive, per l' accesso alla seconda dirigenza, l' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, integrata e modificata dalla legge regionale n. 7 di pari data dopo aver adattato la norma, la' dove si rende necessario alla situazione degli enti.


Art. 13
(Riferimento alla normativa regionale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto estensibili ai sensi della legge regionale 17 giugno 1980, n. 68, le norme emanate dalla regione stessa in materia di stato giuridico e di trattamento economico per i suoi dipendenti.


Art. 14
(Abrogazione)

1. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 15
(Applicazione della legge)

1. I provvedimenti di applicazione della presente legge vanno adottati entro il termine massimo di un anno dalla data della sua approvazione.
Nelle more la struttura degli enti provinciali per il turismo resta quella in atto.



Allegato A

Ente Provinciale per il Turismo di Roma
Struttura organizzativa
Competenze dei Settori e degli Uffici



ATTO ALLEGATO

Presidenza
Alla Presidenza sono collegati: //
Segreteria degli organi e Segreteria particolare; //
Coordinamento: I Settore, II Settore, III Settore.
Settori
Uffici e Competenze del I Settore: //
Ragioneria - Contabilita'; Affari Generali - Personale; //
Ragioneria - Contabilita'; //
Affari Generali - Personale.
Uffici e Competenze del II Settore: //
Promozione - Propaganda; Informazioni - Accoglienza; Provincia; //
Promozione - Propaganda - Manifestazioni; //
Informazione - Accoglienza - Provincia.
Uffici e Competenze del III Settore: //
Servizi tecnici; Amministrativi; //
Ricettivita'; //
Agenzie viaggio - Statistica - Imposta Soggiorno - Professioni turistiche.



Allegato B

Dotazione organica ripartita per livelli e qualifiche funzionali ente provinciale turismo Roma

Livello X Posti 3
Livello IX Posti 7
Livello VIII Posti 16
Livello VII Posti 16
Livello VI Posti 35
Livello V Posti 3
Livello IV Posti 13
Livello III Posti 4
Livello II Posti 5
Livello I Posti 2
Totale Posti 104



Allegato C

Strutture organizzative
Competenze del settore e degli uffici
Ente provinciale per il turismo di Frosinone Settore Direzione - Organizzazione - Coordinamento I Ufficio Affari generali - Personale - Ragioneria - Contabilita' II Ufficio Promozione - Propaganda - Informazioni - Accoglienza - Ricettivita' e servizi tecnici
Ente provinciale per il turismo di Latina Settore Direzione - Organizzazione - Coordinamento I Ufficio Affari generali - Personale - Ragioneria - Contabilita' II Ufficio Promozione - Propaganda - Informazioni - Accoglienza - Ricettivita' e servizi tecnici
Ente provinciale per il turismo di Rieti Settore Direzione - Organizzazione - Coordinamento I Ufficio Affari generali - Personale - Ragioneria - Contabilita' II Ufficio Promozione - Propaganda - Informazioni - Accoglienza - Ricettivita' e servizi tecnici
Ente provinciale per il turismo di Viterbo Settore Direzione - Organizzazione - Coordinamento I Ufficio Affari generali - Personale - Ragioneria - Contabilita' II Ufficio Promozione - Propaganda - Informazioni - Accoglienza - Ricettivita' e servizi tecnici



Allegato D

Dotazione organica ripartita per livelli o qualifiche funzionali degli enti provinciali per il turismo di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Ente provinciale per il turismo di Frosinone
X Dirigente di settore direttore 1
IX Dirigente ufficio 2
VII Livello 4
VII Livello 5
VI Livello 6
V Livello 2
IV Livello 3
III Livello 2
Totale 25

Ente provinciale per il turismo di Latina
X Dirigente di settore direttore 1
IX Dirigente ufficio 2
VIII Livello 4
VII Livello 5
VI Livello 6
V Livello 2
IV Livello 3
III Livello 2
Totale 25

Ente provinciale per il turismo di Rieti
X Dirigente di settore direttore 1
IX Dirigente ufficio 2
VIII Livello 4
VII Livello 5
VI Livello 6
V Livello 2
IV Livello 3
III Livello 2
Totale 25

Ente provinciale per il turismo di Viterbo
X Dirigente di settore direttore 1
IX Dirigente ufficio 2
VIII Livello 4
VII Livello 5
VI Livello 6
V Livello 2
IV Livello 3
III Livello 2
Totale 25

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.