| L.R. 15 Novembre 1993, n. 63 |
| Modifica dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1) |
| Art. 1 1. (Omissis) (2). Art. 2 1. Agli effetti e secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1978 e all'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è approvato il seguente elenco, formato dalla Giunta regionale, di comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiore a diecimila che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: provincia di Roma: Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palombara Sabina, Rocca Priora, Subiaco, Trevignano di Roma provincia di Latina: Ponza, San Felice Circeo provincia di Frosinone: Aquino, Fiuggi, Piedimonte San Germano provincia di Viterbo: Acquapendente, Montalto di Castro, Orte Soriano nel Cimino, Tuscania Art. 3
1. Sono abrogate le leggi regionali 23 aprile 1979, n. 33 e 15 dicembre 1979, n. 96. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1993, n. 33. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 aprile 1994, n. 16 (S.S. n. 3). (2) Modifica il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |