Modifica dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1)

Numero della legge: 63
Data: 15 novembre 1993
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1993
L.R. 15 Novembre 1993, n. 63
Modifica dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35 e approvazione dell'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. (1)

Art. 1
1. (Omissis) (2).


Art. 2

1. Agli effetti e secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 35 del 1978 e all'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è approvato il seguente elenco, formato dalla Giunta regionale, di comuni con un numero di abitanti residenti anagrafici inferiore a diecimila che, in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali o alla loro particolare espansione industriale e turistica, sono obbligati alla formazione dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:



provincia di Roma:

Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Formello,
Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palombara Sabina,
Rocca Priora, Subiaco, Trevignano di Roma



provincia di Latina:

Ponza, San Felice Circeo



provincia di Frosinone:

Aquino, Fiuggi, Piedimonte San Germano




provincia di Viterbo:

Acquapendente, Montalto di Castro, Orte
Soriano nel Cimino, Tuscania


Art. 3

1. Sono abrogate le leggi regionali 23 aprile 1979, n. 33 e 15 dicembre 1979, n. 96.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1993, n. 33.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 aprile 1994, n. 16 (S.S. n. 3).

(2) Modifica il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.