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[ Art. 1
La Regione, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e per l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l'erogazione per l'anno 1976, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge, di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l'acquisto e per l'immatricolazione, da parte del Consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica. Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all'esercizio delle autolinee extraurbane nel Lazio, anche nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34. Gli autobus stessi dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministro per i trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.
Art. 2
La liquidazione, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge è disposta dalla Giunta regionale: a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dal Consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea consortile in merito al tipo ed al numero dei veicoli oggetto della fornitura, al costo complessivo della fornitura stessa alle ditte fornitrici nonchè recanti la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal terzo comma del precedente art. 1; b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del Consorzio, della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonchè la disponibilità degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'esercizio 1976, in L. 5.270.574.000 si fa fronte: quanto a L. 2.635.287.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 27.27.60 concernente il fondo occorrente per i provvedimenti legislativi in corso relativo all'anno 1976 (elenco n. 4, partita n. 9); quanto a L. 2.635.287.000, mediante utilizzazione dei contributi dello Stato previsti, per l'anno 1975, nella spesa per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico di persona, corrisposti ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. In relazione a quanto precede, vengono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno 1976, i seguenti capitoli: Tabella A - Entrata: cap. 30520. - Contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persona, decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493................................ L. 2.635.287.000 Tabella B - Spesa: Cap. 25.19.31. - Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus ...................... L. 5.270.574.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, quarto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note : (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1976, n. 33.
(2) Legge abrogata dal numero 35) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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