| L.R. 9 Settembre 1994, n. 47 (1) |
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Proroga del termine per l'attivit… di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42.
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Art. 1 1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari", introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, n. 24, così come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e dalla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1994, n. 27. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1995, n. 13 (S.S. n. 3 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |