Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuita' delle prestazioni di assistenza sanitaria nell' anno 1986.

Numero della legge: 49
Data: 9 dicembre 1986
Numero BUR: 34
Data BUR: 13/12/1986

L.R. 09 Dicembre 1986, n. 49
Misure straordinarie ed urgenti per garantire nella Regione Lazio la continuita' delle prestazioni di assistenza sanitaria nell' anno 1986.

(Pubblicata nel B.U. 13 dicembre 1986, n. 34, S.O. n. 1)


Art. 1

In attesa dell' entrata in vigore dei provvedimenti legislativi a livello nazionale concernenti il finanziamento della spesa sanitaria corrente dell' anno 1985, non coperta dalle assegnazioni provenienti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta degli stessi anni, la presente legge detta norme dirette a garantire per l' anno 1986 la continuita' delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal servizio sanitario della Regione.


Art. 2

A tal fine, entro il 30 novembre 1986, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente per la sanita', determina con proprio provvedimento i criteri, i vincoli e le modalita' che le unita' sanitarie locali sono tenute ad osservare per garantire il funzionamento dei servizi e la prosecuzione delle attivita' assistenziali fino alla data del 31 dicembre 1986.
Con la deliberazione di cui al precedente comma, la Giunta regionale determina altresi' per ciascuna unita' sanitaria locale:
a) l' ammontare presunto, alla data del 31 dicembre 1986, della spesa sanitaria di parte corrente riferita alla competenza dell' esercizio finanziario 1986, distinto per i diversi aggregati di spesa;
b) l' entita' e la congruita' degli scostamenti rispetto agli stanziamenti di entrata e di uscita che risultano iscritti alla data del 15 ottobre 1986 nel bilancio di previsione delle unita' sanitarie locali per l' esercizio 1986 anche tenendo conto delle spese necessarie a compensare, nelle forme previste dalla legge, i disagi determinati dalle carenze di organico;
c) l' ammontare del presente disavanzo riferito alla competenza dell' esercizio 1986, non ripianabile con le disponibilita' provenienti dal fondo sanitario di parte a destinazione indistinta o dalle entrate proprie delle unita' sanitarie locali.
L' entita' degli scostamenti rispetto agli stanziamenti iscritti alla data del 30 settembre 1986 in corrispondenza del capitolo n. 057 del titolo I, parte uscite, categoria III, del bilancio di previsione dell' anno 1986 delle unita' sanitarie locali RM / 9, FR / 4, LT / 3, RI / 1 e VT / 3 e' determinata secondo le misure di seguito indicate:
a) unita' sanitaria locale RM / 9 L. 71.000.000.000;
b) unita' sanitaria locale FR / 4 L. 8.000.000.000;
c) unita' sanitaria locale LT / 3 L. 6.000.000.000;
d) unita' sanitaria locale RI / 1 L. 2.000.000.000;
e) unita' sanitaria locale VT / 3 L. 5.000.000.000.


Art. 3

Per l' anno finanziario 1986 le unita' sanitarie locali sono autorizzate ad assumere impegni in eccedenza agli stanziamenti che risultano iscritti alla data del 15 ottobre 1986 nel bilancio di previsione per l' esercizio 1986, nel rispetto dei criteri, vincoli modalita' ed entro i limiti di spesa individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 2. Le unita' sanitarie locali RM / 9, LT / 3, FR / 4, RI / 1 e VT / 3 sono autorizzate ad assumere impegni in eccedenza agli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio alla data del 30 settembre 1986 in corrispondenza del capitolo n. 057 del titolo I, parte uscite, categoria III, nei limiti degli importi per ciascuna di esse indicati nel precedente articolo 2, ultimo comma.


Art. 4

Entro il 30 novembre 1986, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente per la sanita', con propria deliberazione, determina l' ammontare delle anticipazioni di cassa che le unita' sanitarie locali della Regione sono autorizzate a richiedere al proprio tesoriere entro il limite massimo della differenza tra le somme provenienti dalle entrate proprie e dal fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate ed erogate per l' anno 1985 e l' ammontare degli impegni e delle obbligazioni assunte sulla competenza dello stesso esercizio risultante dai dati esposti nel rendiconto trimestrale al 31 dicembre 1985 prodotto dalle unita' sanitarie locali ai sensi e per gli effetti dell' articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Giunta regionale con la stessa deliberazione provvedera' a determinare i vincoli e le priorita' di utilizzazione delle suddette anticipazioni di cassa da parte delle unita' sanitarie locali previa definizione di un accordo quadro con gli istituti tesorieri diretti a regolamentare, nell' ambito delle convenzioni stipulate dalle unita' sanitarie locali, i tempi e le modalita' di concessione delle anticipazioni.
Nell' ambito dei provvedimenti che verranno adottati dallo Stato per la copertura della spesa sanitaria dell' anno 1985 si provvedera' alla regolarizzazione del credito vantato dagli istituti bancari tesorieri delle unita' sanitarie locali per le somme utilizzate dalle stesse a fronte delle anticipazioni di cassa previste dal presente articolo.


Art. 5

Alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli interessi si provvedera' nell' ambito dei provvedimenti che verranno adottati dallo Stato per il ripianamento della spesa sanitaria dell' anno 1985, ovvero, in via subordinata, con la quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente di competenza dell' esercizio 1987. La Regione e', comunque, autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a copertura della regolazione degli interessi passivi maturati a favore degli istituti tesorieri delle unita' sanitarie locali relativi alle anticipazioni di cui alla presente legge per il loro intero ammontare.
Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della predetta fidejussione si provvedera' con il bilancio regionale per l' anno 1987, con le modalita' di cui all' art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.