| L.R. 12 Settembre 1994, n. 44 |
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Norme per l'accantonamento e l'utilizzazione delle quote finanziarie sugli incassi realizzati per tagli nei boschi appartenenti ai comuni ed altri enti. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6, concernente: "Istituzione della sezione agricoltura del comitato tecnico consultivo regionale" (1).
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Art. 1(2) Art. 2 (2) Art. 3 (2) Art. 4 (2) Art.5 (2) Art. 6 (Modifica ed integrazione dell'art. 4 della legge regionale n. 6 del 1993) 1. (Omissis) (3). 2. (Omissis) (4). Art. 7 (Norma transitoria) 1. Le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad accreditare le somme depositate a favore degli enti titolari ed a trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici, l'elenco nominativo degli accrediti eseguiti. 2. Le somme accreditate vengono iscritte nel bilancio dell'ente titolare e sono utilizzabili previa presentazione di apposito progetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da approvarsi, eseguirsi e collaudarsi in conformitā con le norme di cui all'art. 5. 3. Le somme di cui al presente articolo possono essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per finalitā diverse purchč a ristoro di spese giā sostenute nel triennio preceden te alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere di miglioramento tra quelle previste all'art. 2, per le quali l'ente proprietario non abbia fruito di altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari. Per lo svincolo delle somme relative alle predette spese l'ente proprietario deve presentare motivata e documentata richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia, pesca ed usi civici per il tramite del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, previ gli opportuni controlli, dā attestazione delle opere eseguite e della spesa corrispondente. Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 1994 n. 26, S.O. n. 8. (2) Articolo abrogato dall'articolo 94, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (3) Aggiunge la lettera i-bis) al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6. (4) Sostituisce la lettera l) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1993, n. 6. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |