L.R. 03 Luglio 1986, n. 23 |
Fondo regionale per l' assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1986, n. 21) Art. 1 La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall' articolo 45 dello statuto ed in applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, costituisce, nell' ambito delle materie previste dall' articolo 117 della Costituzione, un fondo regionale destinato a prestare servizi in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, di consorzi o di altre forme associative con particolare riguardo alle forme cooperative. La gestione del fondo di cui al comma precedente e' regolata da apposita convenzione da stipularsi con la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 2 I servizi di cui al precedente articolo 1 dovranno in particolare riguardare: a) il trasferimento alle imprese delle conoscenze ed innovazioni scientifiche tecnologiche; b) l' assistenza per la ricerca dei mercati e la commercializzazione dei prodotti; c) l' acquisizione da parte delle imprese delle nuove tecniche di verifica, revisione e certificazione di bilancio, nonche' delle tecniche di analisi e pianificazione dell' attivita' aziendale. Art. 3 Per le finalita' di cui ai precedenti articoli, la Regione: a) concede contributi alle imprese sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili; b) concede, altresi, contributi a strutture consortili, enti e societa' che abbiano come finalita' la fornitura dei servizi in precedenza indicati, sino ad un importo massimo del 50%; c) la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA potra' utilizzare una quota del fondo anche per lo svolgimento di studi e ricerche conformi alle finalita' del presente articolo, nonche' per partecipare a consorzi, enti e societa' di servizio e consulenza secondo le modalita' previste dal proprio statuto. Le domande per accedere al fondo di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate alla FILAS SpA che provvede alla istruttoria e trasmette con motivato parere le richieste all' Assessorato regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio, che le sottoporra' all' approvazione della Giunta regionale. La FILAS SpA potra' in essere gli interventi conseguenti, sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 1. Art. 4 Il programma annuale di attivita' della FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA, di cui all' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, cosi' come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, dovra' contenere anche indicazioni riguardo all' utilizzo del fondo in conformita' agli orientamenti della programmazione regionale. Art. 5 Per il fondo speciale istituito con la presente legge e' destinata per l' esercizio finanziario 1986 la somma di L. 4.000 milioni. Il fondo potra' essere successivamente integrato in sede di legge di bilancio. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso. Alle spese di gestione del fondo la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SPA fara' fronte utilizzando la percentuale dell' 1 per cento dei fondi conferiti dalla Regione. Art. 6 Al fondo speciale costituito con la presente legge e' destinata, per l' esercizio finanziario 1986, la somma di L. 4.000 milioni. La spesa di cui al precedente comma sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo numero 30504, che si istituisce nel bilancio di previsione 1986: << Costituzione presso la FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) SpA di un fondo speciale per l' assistenza tecnica finanziaria alle piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, del Lazio >>. Alla copertura finanziaria della spesa di L. 4.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29802 (elenco n. 4, lettera a), del bilancio 1986. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvedera' ad apportare le conseguenti variazioni sul bilancio dell' esercizio 1986. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |