| L.R. 18 Settembre 1974, n. 53 |
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Interventi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e malattie da virus.
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Art. 1 La Regione attua negli anni finanziari 1974 e 1975 interventi per assicurare una più intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su vaste aree territoriali. Allo scopo possono essere concessi, a carico di cooperative, consorzi e associazioni di produttori agricoli, contributi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per: - esecuzione di programmi, anche sperimentali, di lotta antiparassitaria riguardanti le colture frutticole ed olivicole, nonchè altre colture arboree ed erbacee quando le medesime rivestano particolare interesse nella attività regionale di sviluppo e potenziamento dell'agricoltura; - acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione degli antiparassitari. Art. 2 Le domande per l'applicazione dei benefici sono presentate dagli organismi interessati agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio i quali le istruiscono e le trasmettono all'Assessorato all'agricoltura, con il parere anche in ordine alla ammissibilità di spesa. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, delibera la concessione del beneficio. Art. 3 Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 700 milioni, in ragione di L. 350 milioni per l'anno 1974 e L. 350 milioni per l'anno 1975. All'onere previsto per l'anno 1974 in L. 350 milioni si farà fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio del 1974. Tale somma verrà iscritta nel seguente capitolo di bilancio di nuova istituzione: - cap. 2731 "Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus". Art. 4 Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti su proposta dell'Assessore al bilancio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 settembre 1974, n. 27 (S.O.). Riprodotta sulla G.U della Repubblica 18 dicembre 1974, n. 330. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |