L.R. 05 Aprile 1988, n. 19 |
Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1988, n. 11) Art. 1 1. A partire dal mese di gennaio 1988 e' istituita per i consiglieri regionali del Lazio una diaria a fronte delle spese sostenute per il complesso delle attivita' inerenti l' esercizio del mandato. Tale diaria e' corrisposta in misura pari all' ammontare di 18 presenze per ogni mese ed e' fissata in L. 25.000 giornaliere. Art. 2 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio regionale e degli organismi consiliari comporta per il consigliere una detrazione di L. 25.000. Art. 3 1. Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre quindici chilometri dalla sede del Consiglio regionale e' corrisposto un rimborso forfettario delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in diciotto volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del Consiglio regionale. 2. Tale rimborso non va computato ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo un' autovettura di servizio. 3. Il Presidente del Consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super. 4. In caso di assenza da tutte le sedute del Consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata, sara' detratta una somma pari ad un diciottesimo dell' importo di cui al precedente primo comma. Art. 4 1. Alla spesa derivante dalla presente legge si fa' fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 26001 << Spese per le indennita' di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>. Art. 5 1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |