| L.R. 5 Luglio 1994, n. 31 (1) |
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Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: "Ordinamento della formazione professionale".
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Art. 1 1. (Omissis) (2). Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1994, n. 20. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 1 aprile 1994, n. 13 (S.S. n. 3). (2) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |