Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

Numero della legge: 39
Data: 15 giugno 1989
Numero BUR: 17
Data BUR: 24/06/1989

L.R. 15 Giugno 1989, n. 39 (1)
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1989 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).


Art. 1
1. Limitatamente all'anno 1989, è autorizzato il finanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Limitatamente all'anno 1989, è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, di provvedimenti legislativi dello Stato di cui al quadro "B", concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


Art. 3

1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro "C" alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l'attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1989 - 1991.


Art. 4

1. (Omissis) (2).


Art. 5

1. Al fine di intervenire per favorire il potenziamento, la qualificazione ed il sostegno alle attività di prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale, nonchè per l'attuazione della legge n. 164 del 1982 sulla rettificazione del sesso, la Regione interviene con uno stanziamento di L. 500 milioni relativamente al 1989.

2. Alla copertura per l'anno 1989 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 31011.


Art. 6

(Omissis) (3).


Art. 7

1. L'ammontare del trasferimento costante pluriennale a favore dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio), da iscrivere al capitolo n. 01502 per il conseguimento delle finalità operative e programmatiche è fissato, a decorrere dal 1989, in L. 15.600 milioni, di cui L. 14.000 milioni per gli interventi pluriennali già previsti nel bilancio pluriennale 1988/1990 relativamente alle annualità 1989 e successive L. 1.600 milioni per l'ammortamento dei rimborsi a favore delle cooperative o loro consorzi degli oneri per l'adeguamento di impianti agro-industriali di proprietà dell'E.R.S.A.L. gestiti dalle medesime.

2. Il medesimo capitolo n. 01502 è incrementato, per l'anno 1989, di L. 4.500 milioni per la realizzazione di interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria e completamento delle iniziative disposte e finanziate ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.


Art. 8

1. Il capitolo n. 01502 è incrementato di L. 3 miliardi per migliorare l'assetto delle strutture agro-industriali, per potenziare la capacità d'innovazione tecnologica e il riassetto gestionale della cooperazione agricola.


Art. 9

1. Il capitolo n. 01502 "Contributi alle spese per il funzionamento dell'E.R.S.A.L. di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10", è incrementato di L. 1.000 milioni vincolati alla realizzazione a fini agricoli delle risorse geotermiche dell'Alto Viterbese.


Art. 10


1. Il capitolo n. 01601 è incrementato di L. 1.500 milioni per progetti di valorizzazione delle attività di sviluppo agrituristico a base cooperativistica nelle aree svantaggiate e protette dal Lazio, con particolare riferimento a quelle agricole ricadenti nei parchi nazionali ivi comprese le relative zone di rispetto.


Art. 11

1. I limiti di L. 300 milioni previsti nell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 sono elevati a L. 3.000 milioni (4).



(Quadri "A" "B" e "C": Omissis).


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 24 giugno 1989, n. 17 (S.O. n. 2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 maggio 1990, n. 20 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce l'art. 24 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.

(3) Articolo rinviato dal Governo all'esame del Consiglio regionale

(4) Limite così elevato dall'art. 9, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.