| L.R. 19 Aprile 1979, n. 31 |
| Interventi creditizi a favore delle aziende agricole singole o associate della Regione Lazio danneggiate dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1979 (1) (2) |
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[ Art. 1 (Finalita’.) La Regione Lazio, al fine di contribuire alla ripresa produttiva a seguito dei danni provocati dalle gelate verificatesi nel mese di gennaio 1979, concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio annuali contratti dalle imprese relativamente alle colture orticole e floricole. Le provvidenze della presente legge si applicano anche agli allevatori bovini e ovini sulla base dei pascoli dichiarati nonche’ ai produttori di grano duro. Art. 2
(Tassi di interesse.) Il concorso della Regione al pagamento degli interessi e’ fissato nella misura del nove per cento, restando a carico dei prestatori la differenza sino alla copertura del tasso massimo di riferimento determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente. Art. 3
(Procedure.) Le domande di prestito agevolato di cui all’ articolo 1 vanno presentate agli istituti di credito e contestualmente ai comuni nei quali ricade l’ azienda. I comuni rilasceranno immediatamente un attestato comprovante l’ attivita’ svolta dal richiedente e il tipo di coltura in atto al momento dell’ evento calamitoso. Gli istituti provvederanno ad erogare il credito entro venti giorni dalla ricezione della domanda secondo l’ ordine cronologico della presentazione delle stesse e in ogni caso a ricezione avvenuta dell’ attestato del comune. Priorita’ assoluta va data alle cooperative. Le domande di prestito per importi superiori a L. 30.000.000 da parte di singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100.000.000 da parte di associazioni di produttori o di cooperative vanno presentate contestualmente all’ istituto di credito o ente prescelto ed al settore decentrato dell’ agricoltura competente per territorio. Restano salve le competenze del comune di cui al comma precedente. Detto settore trasmettera’ all’ istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda. L’ istituto o ente finanziatore concedera’ il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione dei pareri di cui al comma precedente. Art. 4
(Cumulo.) Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potra’ essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali. Art. 5
(Ripartizione fondi.) Per l’ utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la Giunta regionale provvede, su proposta dell’ assessore all’ agricoltura, sentita la commissione consiliare dell’ agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti. Art. 6
(Liquidazione agli istituti.) Alle liquidazioni in favore degli istituti di credito od enti delle somme a carico della Regione si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’ assessore alla agricoltura, sulla base dei rendiconti muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito o enti finanziatori. Art. 7
(Disposizioni finanziarie.)
(2) Legge abrogata dal numero 25) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |