L.R. 13 Luglio 1998, n. 29 (1) |
Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 concernente: "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci". |
Art. 1 (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. All'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole da "dall'unità" a "mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è soppresso. Art. 3 1.(Omissis) (2). Art. 4 1.(Omissis) (3). Art. 5 (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 dopo le parole: "lettere e) ed f)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero lettere e) e g)". Art. 6 ( Modificazioni all'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: - alla lettera a) le parole da "competenze" a "turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport."; - alla lettera e) le parole "scelto tra i funzionari della Regione" sono soppresse. 2. Al comma 4 le parole "al turismo" sono sostituite da "competente in materia di sport". Art. 7 (Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 dell'articolo 23, le parole "l'Assessorato al turismo della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport.". Art. 8 (Modificazioni all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 dell'articolo 25 le parole "competente struttura regionale dell'assessorato al turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.". Art. 9 1. (Omissis) (4). Art. 10 1. (Omissis) (5). Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1998, n. 21 (S.O. n. 2). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6febbraio 1999, n. 6 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21. (3) Aggiunge la lettera i-bis) al comma 1 dell'art. 12 e sostituisce il comma 3 dello stesso articolo della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21. (4) Modifica l'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21. (5) Aggiunge il comma 1-bis) all'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |