Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 concernente: "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci".

Numero della legge: 29
Data: 13 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

L.R. 13 Luglio 1998, n. 29 (1)
Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 concernente: "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci".


Art. 1
(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole da "dall'unità" a "mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.".


Art. 2
(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, è soppresso.


Art. 3

1.(Omissis) (2).


Art. 4

1.(Omissis) (3).


Art. 5
(Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 dopo le parole: "lettere e) ed f)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero lettere e) e g)".


Art. 6
( Modificazioni all'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) le parole da "competenze" a "turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.";
- alla lettera e) le parole "scelto tra i funzionari della Regione" sono soppresse.

2. Al comma 4 le parole "al turismo" sono sostituite da "competente in materia di sport".


Art. 7
(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 23, le parole "l'Assessorato al turismo della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport.".


Art. 8
(Modificazioni all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 le parole "competente struttura regionale dell'assessorato al turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.".


Art. 9


1. (Omissis) (4).


Art. 10


1. (Omissis) (5).



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 luglio 1998, n. 21 (S.O. n. 2).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6febbraio 1999, n. 6 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21.

(3) Aggiunge la lettera i-bis) al comma 1 dell'art. 12 e sostituisce il comma 3 dello stesso articolo della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21.

(4) Modifica l'art. 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21.

(5) Aggiunge il comma 1-bis) all'art. 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21.




Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.