L.R. 05 Luglio 1994, n. 31 |
Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: "Ordinamento della formazione professionale".
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Art. 1 Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, concernente: «Ordinamento della formazione professionale» e' inserito il seguente: 1. "3 bis Le modalita' di svolgimento degli interventi formativi tesi all'aggiornamento dei lavoratori autonomi nel campo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura che si realizzano con moduli formativi che prevedono un numero limitato di lezioni teoriche e si svolgono nei luoghi dove e' esercirtata la relativa attivita' saranno definite con apposito regolamento che tenga conto delle perculiarita' ed esidenze formative dei settori di intervento". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |