Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della l.r. 9/1999, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie)

Numero della legge: 21
Data: 13 aprile 2000
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/2000

L.R. 13 Aprile 2000, n. 21 (1)
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (adeguamento della l.r. 9/1999, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1)

1. L'articolo 62 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (legge sulla montagna) come modificato dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della l.r. 9/1999, concernente: "legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie) è sostituito dal seguente:

"omissis".



Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 9/1999)


omissis (2)



Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 63 della l.r. 9/1999)

1. L'articolo 63 della l.r. 9/1999 è abrogato.



Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2000, n. 11, S. O. del 22 aprile 2000, n. 7

(2) Articolo abrogato dall'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.