Istituzione dell' Albo regionale delle Associazioni Pro - loco.

Numero della legge: 1
Data: 8 gennaio 1975
Numero BUR: 2
Data BUR: 24/01/1975

L.R. 08 Gennaio 1975, n. 1
Istituzione dell' Albo regionale delle Associazioni Pro - loco.


Art. 1

E' costituito presso l' Assessorato al Turismo, Spettacoloe Sport della Regione l' Albo regionale delle Associazioni Pro - loco.


Art. 2

Per l' iscrizione all' Albo regionale delle Associazioni Pro - loco devono concorrere le seguenti condizioni:
1) che l' Associazione Pro - loco sia stata costituita inlocalita' dove non operi altra Associazione Pro - loco iscritta all' Albo regionale e comunque non si costituisca ove abbiano sede gli uffici degli enti turistici sub - regionali;
2) che la costituzione dell' Associazione sia avvenuta con atto pubblico;
3) che la previsione di bilancio per quote associative,entrate locali e contributi vari sia ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell' Associazione.


Art. 3

Ai fini dell' iscrizione all' Albo, l' Associazione Pro - loco interessata presentera' domanda, corredata di copia dell' atto costitutivo e dello Statuto, nonche' della previsione di bilancio di cui al punto n. 3 del precedente art. 2, alla Regione Lazio - Assessorato al Turismo, per il tramite dell' Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio.
L' Ente Provinciale per il Turismo accompagnera' la domanda con il proprio motivato parere in merito, corredata dal parere del Comune o del Consorzio di Comuni competente per territorio.


Art. 4

Le Associazioni Pro - loco iscritte all' Albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo Statuto:
a) promuovono iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche piu' significative della localita';
b) svolgono opera di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali
del luogo; al riguardo, le Associazioni potranno formulare un inventario del patrimonio storico, artistico e monumentale presente nel territorio nel cui ambito esse operano, il quale possa costituire coefficiente di attrazione turistica allo scopo di razionalizzare eventuali interventi nel settore; copia di tale inventario sara' inviata all' Assessorato regionale al Turismo;
c) si adoperano affinche' sia richiamata l' attenzione delle autorita' competenti su specifici problemi locali, la soluzione dei quali sia di interesse, direttamente o indirettamente, anche per il movimento turistico del luogo.



Art. 5

Allo scopo di incoraggiare l' attivita' delle Associazioni Pro - loco iscritte all' Albo regionale, a partire dall' anno 1975 saranno previsti nel bilancio di previsione i fondi necessari per poter disporre, da parte della Regione sentita la competente Commissione consiliare permanente, l' erogazione di contributi in relazione anche ai programmi di attivita' ed alla potenzialita' turistica della localita'.


Art. 6

Le Associazioni Pro - loco promuovono lo sviluppo e la valorizzazione turistica locale e sono considerate momenti fondamentali della partecipazione democratica alla determinazione della programmazione turistica regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1975
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto
il 2 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.