Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

Numero della legge: 9
Data: 20 marzo 1995
Numero BUR: 8
Data BUR: 23/03/1995

L.R. 20 Marzo 1995, n. 9 (1)
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

Art.1
1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale, sono aumentate del 100 per cento con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per la tassa di rilascio e dal 1 gennaio 1996 per quella di rinnovo (2).

2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

3. Gli importi derivanti dall'aumento di cui ai commi 1 e 2 sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato, sul totale della tassa o del contributo.


Art.2

1. Gli importi di cui all'articolo 1 non si applicano al n. d'ordine 17 - "abilitazione all'esercizio venatorio" - della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale (3).


Art.3

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima
fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 novembre (rectius: "11 marzo"; n.d.r.) 1988, n. 67, nonchè al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione dei piani disposti in materia di smaltimento dei rifiuti dalla legge (regionale; n.d.r.) 11 dicembre 1986, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni (4).


Art.4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 23 marzo 1995, n. 8 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 novembre 1995, n. 45 (S. S. 3).

(2) Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 10.

(3) Articolo così modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 10.

(4) Articolo così modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1995, n. 10.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.