Rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica (1) (2)

Numero della legge: 26
Data: 29 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1993

L.R. 29 Aprile 1993, n. 26
Rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica (1) (2)


[Art. 1


1. Allo scopo di provvedere all'organizzazione dei consorzi di bonifica sulla base della delimitazione territoriale approvata con deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112, gli organi amministrativi consortili operanti in regime di proroga alla data del 31 marzo 1993, sono ulteriormente prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le procedure di cui al comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione dei consorzi derivanti dalla delimitazione territoriale di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di provvedere entro trenta giorni dalla nomina, a richiedere ai comuni interessati le designazioni previste dall'art. 22 nonchè ad indire le elezioni con le modalità indicate all'art. 23 della citata legge regionale. Per la ricostituzione del consiglio di amministrazione dei consorzi in gestione commissariale a norma dell'art. 29 della legge regionale n. 4 del 1984, ai suddetti compiti provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari in carica ai sensi del comma 1.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 maggio 1993, n. 13.

(2) Legge abrogata dal numero 10) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.