L.R. 18 Dicembre 1976, n. 61 |
Proroga dei termini di cui all'art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalà di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico-urbanistici e delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.(1)
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Art. 1 I termini fissati dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, art. 4, sesto comma, e della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, art. 4, terzo comma, sono prorogati sino al 30 novembre 1976. Art. 2 (Omissis) (2). Art. 3 (Omissis) (3). Art. 4 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1976, n. 36. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 48. (2) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71. (3) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |