Proroga dei termini di cui all'art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalà di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico-urbanistici e delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.(1)

Numero della legge: 61
Data: 18 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1976

L.R. 18 Dicembre 1976, n. 61
Proroga dei termini di cui all'art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalà di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico-urbanistici e delle unità locali per i servizi sociali e sanitari.(1)


Art. 1

I termini fissati dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, art. 4, sesto comma, e della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, art. 4, terzo comma, sono prorogati sino al 30 novembre 1976.


Art. 2

(Omissis) (2).


Art. 3

(Omissis) (3).


Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1976, n. 36.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 48.

(2) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71.

(3) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.