Fissazione del limite di indebitamento delle unità sanitarie locali con il proprio tesoriere e autorizzazione alla assunzione di ulteriori anticipazioni straordinarie per assicurare l'assistenza farmaceutica diretta.

Numero della legge: 56
Data: 24 dicembre 1992
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1992

L.R. 24 Dicembre 1992, n. 56
Fissazione del limite di indebitamento delle unità sanitarie locali con il proprio tesoriere e autorizzazione alla assunzione di ulteriori anticipazioni straordinarie per assicurare l'assistenza farmaceutica diretta.


Art. 1

1. Il limite dell'anticipazione bancaria di cui all'art. 50, comma 1, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fissato in un dodicesimo della quota annuale di riparto del fondo sanitario regionale.

2. L'anticipazione bancaria di cui al precedente comma deve essere autorizzata dalla competente autorità regionale.


Art. 2

1. Le unità sanitarie locali deputate alla gestione della spesa farmaceutica sono autorizzate a contrarre, in eccedenza rispetto al limite di cui all'art. 1, se necessario, un'anticipazione straordinaria per una sola operazione con il proprio tesoriere entro i limiti sottoindicati:
Usl RM/4: L. 71.706.000.000;
Usl RI/1: L. 3.367.000.000;
Usl VT/3: L. 5.636.000.000;
Usl LT/3: L. 9.789.000.000;
Usl FR/4: L. 9.502.000.000.

2. L'anticipazione di cui al presente articolo può essere contratta al tasso massimo d'interesse pari al "prime rate" più un ottavo per commissione massimo scoperto trimestrale (Cmsi).

3. La parte eccedente eventualmente la misura massima del tasso di interesse stabilita dalle vigenti convenzioni di tesoreria nelle unità sanitarie locali di cui al presente articolo sarà assunta a carico della Regione che provvederà al rimborso del relativo ammontare alle stesse unità sanitarie locali.

4. L'anticipazione di cui al presente articolo sarà estinta con le disponibilità provenienti dalle operazioni di mutuo di L. 539 miliardi 280 milioni previste dalla legge regionale 22 ottobre 1992, n. 39.

5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rilasciare fidejussione a favore delle unità sanitarie locali di cui al presente articolo a garanzia della restituzione del capitale e degli interessi.


Art. 3

1. Per l'applicazione della presente legge, con riferimento all'onere derivante dal comma 3, dell'art. 2, è prevista per l'esercizio 1992 la spesa di L. 1 miliardo 500 milioni che viene iscritta sul capitolo di nuova istituzione n. 30801 del bilancio relativo allo stesso esercizio denominato: "Rimborso alle unità sanitarie locali degli interessi relativi all'anticipazione di cui al comma 3, dell'art. 2".

2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1992 al cap. n. 31001 del bilancio regionale.

3. Alla copertura del rischio conseguente alla concessione della fidejussione prevista dal comma 5, dell'art. 2, si provvede con le modalità di cui all'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1992, n. 36 (S.O. n. 10).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3).









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.