L.R. 03 Settembre 1979, n. 66 |
Indennita' di carica e di presenza e rimborso spese agli amministratori delle comunita' montane.
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Art. 1 Ai presidenti delle comunita' montane puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica entro i seguenti limiti massimi: a) comunita' montana con popolazione fino a 50.000 abitanti, oppure con territorio montano fino a 30.000 ha: L. 180.000; b) comunita' montana con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti, oppure un territorio montano da 30.000 a 60.000 ha: L. 200.000; c) comunita' montana con popolazione superiore a 100.000 abitanti, oppure con territorio montano superiore a 60.000 ha: L. 220.000. Ai vice - presidenti e agli assessori puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica in misura non superiore rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento di quella assegnata ai presidenti. Art. 2 Per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, puo' essere attribuita ai consiglieri, con esclusione di quelli che fanno parte della Giunta, una indennita' di presenza in misura non superiore a L. 10.000. Art. 3 Le indennita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono cumularsi, fino al limite massimo di L. 100.000, con le altre indennita' a carico delle amministrazioni comunali. La legge regionale di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disporra' circa il cumulo tra le indennita' a carico delle comunita' montane e quelle eventualmente a carico delle unita' locali dei servizi socio - sanitari. Art. 4 Ai consiglieri che risiedono fuori del comune sede della comunita' compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali della comunita' dal comune di elezione alla sede della comunita' stessa. Ove i consiglieri si servano del mezzo proprio, il rimborso sara' di L. 100 per ogni chilometro percorso. Ai consiglieri che per ragioni del loro mandato debbano recarsi fuori del territorio della comunita' spetta il rimborso delle spese di viaggio, oppure, ove siano autorizzati a servirsi del mezzo proprio, il rimborso di L. 100 per ogni chilometro percorso. Agli stessi puo' anche essere corrisposta una indennita' di missione nella misura prevista per gli amministratori comunali e provinciali. Il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi avverra' con le modalita' stabilite dall' articolo 7 della legge n. 169 del 26 aprile 1974. Art. 5 (Norma transitoria) Le indennita' di cui al precedente articolo 1 possono essere corrisposte, entro i limiti della presente legge, anche per gli esercizi finanziari 1977 e 1978, purche' siano state deliberate dalle comunita' montane per ognuno di detti esercizi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |