L.R. 24 Maggio 1990, n. 64 |
Iniziative della Regione Lazio finalizzate alla realizzazione di nuovi collegamenti a guida vincolata per l'area metropolitana romana (1).
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Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Lazio - nell'ambito del processo di formazione del Piano generale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e sulla base delle indicazioni risultanti sia dallo schema metodologico di riferimento per la formulazione del Piano stesso, richiamato dall'art. 1 della citata legge regionale n. 37 del 1987, sia dai documenti e dai progetti concernenti il riequilibrio tra l'area metropolitana romana ed il restante territorio regionale, sia dagli atti relativi alla terza conferenza regionale dei trasporti sia, infine, dagli studi preliminari attinenti alla elaborazione di detto piano generale - individua le esigenze di nuove infrastrutture per collegamenti a guida vincolata che consentano consistenti incrementi nella fruibilità e nella disponibilità di servizi di trasporto rapido di massa verso la Capitale. 2. A tali fini, la Regione promuove la effettuazione di appositi studi finalizzati all'accertamento delle condizioni di fattibilità circa le costruzioni di linee metropolitane di collegamento tra l'area romana ed il restante territorio regionale nonchè alla predisposizione dei connessi progetti, preordinati alla realizzazione di tali linee. Art. 2 (Contenuti e fasi di svolgimento degli studi) 1. Gli studi di cui al precedente art. 1 sono svolti per fasi successive, ciascuna delle quali avente per oggetto: a) l'accertamento dei requisiti di fattibilità delle infrastrutture di trasporto a guida vincolata di cui si ipotizza la costruzione, unitamente ad indicazioni circa la tipologia, le caratteristiche ed i percorsi delle linee, all'analisi dei connessi riflessi di natura urbanistico-territoriale e ad indagini preliminari sui flussi della presumibile domanda di trasporto che si intende servire con i nuovi collegamenti; b) la valutazione dell'impatto ambientale delle infrastrutture stesse; c) la progettazione di massima delle opere, degli impianti e del materiale rotabile, con la quantificazione della presumibile spesa, l'analisi preliminare dei costi e dei benefici e l'indicazione dei tempi di realizzazione; d) la progettazione esecutiva delle opere, degli impianti e del materiale rotabile, con l'analisi dettagliata della spesa e dei tempi tecnici necessari per la loro costruzione, unitamente al bilancio conclusivo dei costi e dei benefici; e) le previsioni sui risultati economici dell'esercizio delle linee e le ipotesi circa la forma di gestione del servizio e sui soggetti deputati alla produzione del servizio stesso. 2. Alle fasi dei predetti studi, individuate al precedente comma sotto le lettere a), b) e c), si procede anche in pendenza della elaborazione del piano generale dei trasporti di cui alla legge regionale n. 37 del 1987 innanzi richiamata, sulla base delle indicazioni al riguardo formulate dalla segreteria tecnica del piano medesimo, istituita in applicazione dell'art. 4 della citata legge regionale n. 37. 3. Alle fasi successive - e, in particolare, a quella individuata al precedente primo comma sotto la lettera d) - può essere dato corso dopo l'avvenuta elaborazione di detto Piano generale dei trasporti. Art. 3 (Procedure) 1. Gli studi e i progetti di cui alla presente legge rientrano tra quelli da attivarsi ai fini della autorizzazione della predetta legge regionale n. 37 del 1987 e sono conferiti in conformità a quanto previsto nella legge medesima. 2. Per l'adozione degli atti deliberativi deve essere espresso parere conforme dalla segreteria tecnica del piano. Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito, nel bilancio regionale 1990, il capitolo n. 09237 con la denominazione: "Studi di fattibilità e progettazioni per la realizzazione di nuovi collegamenti a guida vincolata per l'area metropolitana romana" e con lo stanziamento, per l'anno 1990, di 2.500 milioni di lire, cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo 29802 relativo al fondo globale per l'anno 1990 8elenco n. 4, lettera a). 2. Per le ulteriori esigenze di spesa, connesse con l'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1990, si provvederà secondo le previsioni portate nelle future leggi di bilancio annuale e pluriennale. Art. 5 (Prima attuazione) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, dovranno essere avviati gli studi concernenti le seguenti ipotesi di nuovi collegamenti a guida vincolata: a) collegamento delle zone di Ciampino-Osteria del Curato-Tor Vergata-Romanina-Torre Angela (interconnessione con la progettata metropolitana linea c); b) collegamento, in diramazione dalla Roma-Lido di Ostia con le zone di Spinaceto, Tor de? Cenci, Torrino, Pomezia, Anzio, Nettuno, fondo Valle Pontino, Latina e Terracina; c) collegamento della linea B (stazione di Rebibbia) con le zone di Guidonia e Tivoli; d) Roma (Prima Porta)-Passo Corese; e) collegamento dell'area reatina con Roma, utilizzando in parte la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo; f) riprogettazione del collegamento Ciampino-Castelli Romani, attualmente facenti capo ai nodi d Frascati, Albano e Velletri; g) Rieti-Passo Corese. Note: (1) Pubblicata sul BUR 9 giugno 1990, n. 16. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |