Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.(1)

Numero della legge: 7
Data: 11 gennaio 1985
Numero BUR: 1
Data BUR: 12/01/1985

L.R. 11 Gennaio 1985, n. 7
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.(1)

ARTICOLO UNICO
Alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all' articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>;
b) all' articolo 6, secondo comma, dopo le parole << omissis >> il punto e virgola diventa punto fermo e la frase << omissis >> e' soppressa;
c) all' articolo 10, secondo comma, dopo le parole << omissis >> aggiungere la frase << omissis >>;
d) all' articolo 11, primo comma, dopo le parole << omissis>> aggiungere le parole << omissis >>;
e) all' articolo 17, secondo comma, lettera b), dopo le parole << omissis >> aggiungere la parola << omissis >>; lettera h), dopo le parole << omissis >> sopprimere le parole << omissis >>; lettera i), dopo le parole << omissis >> sopprimere le parole << omissis >>;
f) all' articolo 23, secondo comma, e' soppressa la frase << omissis >>;
g) all' articolo 24, quarto comma, sopprimere la seguente espressione << omissis >>;
h) all' articolo 25, quarto comma, dopo le parole << omissis >> aggiungere << omissis>>, sopprimere la particella << omissis >> ed aggiungere dopo il punto fermo << omissis >>;
i) all' articolo 25, sesto comma, dopo il punto fermo aggiungere la frase << omissis>>;
l) all' articolo 26, primo e secondo comma, sono sostituiti dai seguenti: << omissis >>;
m) all' articolo 26 medesimo e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>;
n) alla tabella << B >> e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 12 gennaio 1985, n.1,
S.O.n.3


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.