| L.R. 11 Gennaio 1985, n. 7 |
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Integrazioni e modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina
contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.(1)
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ARTICOLO UNICO Alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 concernente: Modifiche dell' ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione, ai sensi dell' articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 << Legge quadro sul pubblico impiego >> della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all' articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>; b) all' articolo 6, secondo comma, dopo le parole << omissis >> il punto e virgola diventa punto fermo e la frase << omissis >> e' soppressa; c) all' articolo 10, secondo comma, dopo le parole << omissis >> aggiungere la frase << omissis >>; d) all' articolo 11, primo comma, dopo le parole << omissis>> aggiungere le parole << omissis >>; e) all' articolo 17, secondo comma, lettera b), dopo le parole << omissis >> aggiungere la parola << omissis >>; lettera h), dopo le parole << omissis >> sopprimere le parole << omissis >>; lettera i), dopo le parole << omissis >> sopprimere le parole << omissis >>; f) all' articolo 23, secondo comma, e' soppressa la frase << omissis >>; g) all' articolo 24, quarto comma, sopprimere la seguente espressione << omissis >>; h) all' articolo 25, quarto comma, dopo le parole << omissis >> aggiungere << omissis>>, sopprimere la particella << omissis >> ed aggiungere dopo il punto fermo << omissis >>; i) all' articolo 25, sesto comma, dopo il punto fermo aggiungere la frase << omissis>>; l) all' articolo 26, primo e secondo comma, sono sostituiti dai seguenti: << omissis >>; m) all' articolo 26 medesimo e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>; n) alla tabella << B >> e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 12 gennaio 1985, n.1, S.O.n.3 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |