Istituzione del parco regionale urbano di Aguzzano. (1)

Numero della legge: 55
Data: 8 agosto 1989
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1989

L.R. 08 Agosto 1989, n. 55
Istituzione del parco regionale urbano di Aguzzano. (1)


Art. 1
(Istituzione)

1. A norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in considerazione del rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale per le finalità di cui all'articolo 1 della predetta legge, è istituito il parco regionale urbano denominato "Aguzzano", compreso nel sistema parchi e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.


Art. 2
(Perimetrazione)

1. Il parco regionale urbano "Aguzzano" è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/10.000 della planimetria stralcio delle destinazioni di P.R.G. (piano regolatore generale) area Aguzzano del comune di Roma che costituisce parte integrante della presente legge (omissis).

2. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta "Regione Lazio, comune di Roma, parco urbano Aguzzano" ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico del parco stesso.


Art. 3
(Classificazione)

1. Il parco regionale urbano "Aguzzano" è destinato a valorizzare le caratteristiche naturalistiche ed ambientali in tutte le componenti presenti nell'ambito perimetrato dal precedente articolo 2, al fine di conservare una testimonianza storica del sistema di utilizzazione antropica della campagna romana, ancora definita dai sistemi architettonici ed arborei tipici, nonchè da un corretto rapporto tra elementi antropici e naturalistici tipici della Valle dell'Aniene, utilizzarne la presenza in ambiente urbano a fini didattici, sociali e ricreativi, realizzarne la fruizione razionale e corretta da parte della popolazione attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

2. Il parco "Aguzzano" è classificato "urbano" a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 4
(Gestione)

1. La gestione del parco urbano "Aguzzano" è affidata al comune di Roma che dovrà costituire, con sede presso la V circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito ufficio con funzioni tecniche ed amministrative.

2. L'ente gestore si avvarrà del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (2).
(Omissis) (3).

5. In caso di inadempienza od irregolarità di gestione da parte del comune, la gestione stessa sarà affidata alla Regione, che potrà nominare un "commissario ad acta", entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza o irregolarità.


Art. 5
(Piano attuativo)

1. Per l'assetto del territorio perimetrato dal precedente articolo 2, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l'ente gestore predispone, con la collaborazione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano del parco urbano "Aguzzano".

2. Il piano attuativo ha natura particolareggiata ai sensi della vigente legge urbanistica secondo il disposto dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

3. Il piano attuativo è adottato, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, dal consiglio dell'ente gestore, è soggetto a pubblicazione ed è approvato dal consiglio dell'ente gestore per delega della Regione a norma dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i termini fissati nel presente comma non siano rispettati dall'ente gestore, la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti a spese dell'ente gestore entro sessanta giorni dalla relazione della inadempienza.

4. L'imposizione di servitù e le espropriazioni conseguenti all'attuazione del parco sono disposte, a norma dell'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dalla Regione secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le opere e le acquisizioni occorrenti al riguardo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.


Art. 6
(Direttive di valorizzazione)

1. Il regolamento di attuazione del parco, oltre a quanto previsto nell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare:
a) le zone da destinare a riserva orientata;
b) gli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati.

2. Relativamente ai sentieri naturali realizzati nelle zone di riserva orientata il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permette l'accesso al pubblico.

3. L'ente gestore potrà, altresì, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

4. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

5. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per le utilizzazioni a scopo didattico o sociale e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.


Art. 7
(Regolamento di attuazione)

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco urbano "Aguzzano" ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e secondo le direttive di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

2. Prima di provvedere, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di sei mesi.

3. Il regolamento di attuazione del parco disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali e costruite dall'uomo nel territorio del parco ed è lo strumento per raggiungere gli obiettivi fissati dal primo comma del precedente articolo 3.


Art. 8
(Finanziamenti)

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco urbano regionale di "Aguzzano" è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 6 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 50 milioni.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato: "Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46", che presenta la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato: "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori".

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 50 milioni del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera u) e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1989.

6. Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonchè delle attività da svolgere nell'anno successivo.

8. Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.


Art. 9
(Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nel parco "Aguzzano" sono vietate:
a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali ed antropiche;
b) la discarica di materiali di qualsiasi natura e l'abbandono di veicoli ed attrezzature domestiche od industriali;
c) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;
e) il campeggio e l'accensione di fuochi;
f) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione;
g) l'esercizio di caccia e della uccellagione, con qualunque mezzo esercitato.


Art. 10
(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Per le violazioni del piano attuativo si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1985, n. 47.

3. La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla presente legge o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000, raddoppiate in caso di recidività.

4. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 agosto 1989, n. 24
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 luglio 1990, n. 26 (S.S. n.3).

(2) Comma così rielaborato a seguito della applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29. Ad ogni buon fine e per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il citato art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74:
"13. Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. 1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.
2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti:
a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela;
b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;
c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3.
3. Con successivo provvedimento legislativo (L.R. 22 maggio 1995, n. 29) si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale.".

(3) Seguivano due commi implicitamente abrogati dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.