Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale. (1)

Numero della legge: 32
Data: 19 aprile 1979
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1979

L.R. 19 Aprile 1979, n. 32
Integrazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale regionale. (1) (2)


[Art. 1


Il consiglio di amministrazione dell’ ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, e’ integrato da due membri supplenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad un nome.

Art. 2


I membri supplenti intervengono a tutte le sedute del consiglio di amministrazione, ma concorrono a formare il numero legale e hanno voto deliberativo solo quando sostituiscono i membri effettivi.
Ai membri supplenti e’ corrisposta l’ indennita’ di funzione prevista per i membri effettivi.]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR. 10 maggio 1979, n. 13. 

(2) Legge abrogata dal numero 11) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.