Attuazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, artt. 3 e 12, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito in agricoltura.(1)

Numero della legge: 53
Data: 3 novembre 1976
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1976

L.R. 03 Novembre 1976, n. 53
Attuazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, artt. 3 e 12, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito in agricoltura.(1)


Art. 1
Con la presente legge regionale vengono stabiliti i criteri di concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dagli organi regionali, utilizzando il limite d'impegno di L. 1.590.000.000, assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Regione Lazio, per l'esercizio finanziario 1975, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, ed erogati dagli istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 2

A favore delle aziende agricole singole ed associate la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale erogati dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Detti mutui saranno accordati con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole in misura non inferiore al 70% dell'ammontare complessivo della somma di cui all'art. 1 della presente legge e con priorità delle iniziative inerenti opere di irrigazione ed organici piani di ristrutturazione aziendale.


Art. 3

Il concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto per numero venti annualità. Oltre a due annualità per il periodo di preammortamento e sarà ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi delle vigenti disposizioni e le rate di preammortamento ai di ammortamento calcate al tasso di interesse dovuto ai mutuatari.
Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso regionale nel pagamento degli interessi su detti mutui si farà luogo con un unico decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ai sensi dell'art. 53 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928.


Art. 4

I mutui di cui all'art. 2 sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle concernenti il "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive.


Art. 5

Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui alla presente legge dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che provvederanno alla loro istruttoria tecnico-amministrativa.
Le domande a suo tempo presentate e già istruite, non definite per mancanza di fondi, saranno inviate dagli uffici competenti all'Assessorato regionale all'agricoltura.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato agricoltura e previo parere della commissione consiliare all'agricoltura provvederà all'approvazione delle iniziative autorizzando con nulla osta l'istituto di credito prescelto alla concessione del mutuo agevolato.


Art. 6

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, corrispondenti alla prima e seconda annualità relative al limite d'impegno di cui al precedente art. 1:
Entrata:
Cap. 30502 - Contributi per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo ................... L. 3.180.000.000
Spesa:
Cap. 26.20.76. - Concorso nel pagamento
degli interessi sui mutui ventennali
contratti, ai termini della legge 5 luglio
1928, n. 1760, e successive, dalle aziende
agricole singole ed associate per il
miglioramento e l'ammodernamento delle
strutture fondiarie, in applicazione
dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio
1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile
1975, n. 125............................. L. 3.180.000.000
Le successive annualità saranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi futuri.


Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1976, n. 32.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 febbraio 1977, n. 47.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.