L.R. 24 Febbraio 1992, n. 21 (1) |
Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 concernente: "Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".
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Art. 1 1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente: "Norme per l'autorizzazione la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" è prorogato al 31 dicembre 1992. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |