Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 concernente: "Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".

Numero della legge: 21
Data: 24 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 24 Febbraio 1992, n. 21 (1)
Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 concernente: "Norme per l'autorizzazione, vigilanza e le convenzioni con le case di cura private".


Art. 1
1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente: "Norme per l'autorizzazione la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" è prorogato al 31 dicembre 1992.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1992, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.