L.R. 11 Aprile 2002, n. 7 |
Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 (1) |
Art. 1 1. Ai fini dell’iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza nonché quelli provenienti da esercizi pregressi, elencati nell’allegato n.7 vengono ridotti, rispettivamente, di L.1.088.126.288.502 e di L.27.636.340.563, per complessive L.1.115.762.629.065, ai sensi dell’articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 sulla base dei provvedimenti facenti carico all’esercizio finanziario 2000. Art. 2
1. I residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell’allegato n. 8, da attribuire ai capitoli di pagamento della competenza dell’esercizio finanziario 2001 vengono ridotti di L. 87.750.221.307. 1. Il saldo finale tra la contabilità e l’estratto conto della Tesoreria dello Stato presenta una differenza in meno di L. 10, dovuta all’emissione di mandati d pagamento per complessive L.5.433.993.850, per la quale si è verificato un prelevamento di L.5.433.993.840 dal c/c 22700. 2. Tale differenza si compenserà con le risultanze dell’esercizio 2001. Art. 4
1. È approvata la delibera della giunta regionale 28 febbraio 2000 n. 531, assunta con i poteri del consiglio, avente per oggetto “prelevamento dal fondo di riserva per l’integrazione delle previsioni di cassa”. Art. 5
1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 maggio 2000, n. 337 di L. 797.163.310, a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo S 41407, per mancanza di disponibilità del relativo stanziamento, è ripartita quanto a L.492.837.003 sullo stesso capitolo e quanto a L. 304.326.307 sul capitolo S 16325 “Fondo di riserva per l’integrazione delle previsioni di cassa” che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo. Art. 6
1. La variazione di bilancio in aumento, introdotta dal decreto del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2000, n. 609, a valere sullo stanziamento del capitolo S 21130, in termini di competenza e cassa, deve intendersi di L. 422.876.000, anziché di L. 442.876.000. Art. 7
1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dall’articolo 12 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20, in aggiunta a quella tabellare, a valere sullo stanziamento di cassa del capitolo S 39002, lettera b) per L.750.000.000 e lettera f) per L. 1.500.000.000, per complessive L. 2.250.000.000, per mancanza di disponibilità del relativo stanziamento, viene prelevata dal capitolo S 16325 “Fondo di riserva per l’integrazione delle previsioni di cassa” che, conseguentemente, si riduce dello stesso importo. Art. 8
1. La variazione di bilancio in diminuzione, introdotta dalla legge regionale 4 settembre 2000, n. 26, a valere sullo stanziamento del capitolo S 21301 pari a L. 1.875.000.000 in termini di competenza e a L. 1.828.261.667 in termini di cassa, per mancanza di disponibilità dei relativi stanziamenti, viene rapportata, sempre in diminuzione, rispettivamente a L. 813.446.954 e a L. 766.708.621; la differenza di L. 1.061.553.046 viene prelevata, sia in termini di competenza che di cassa, dal capitolo S 16310 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” che, conseguentemente, viene ridotto dello stesso importo. Art. 9
1. La variazione di bilancio prevista dall’articolo 23 della legge regionale 5 gennaio 2001, n.1, vistata dal Commissario di Governo il 29 dicembre 2000 e pubblicata il 30 gennaio 2001, è inoperante. Art. 10
1. La legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000 del 12 gennaio 2001, n.2, vistata dal Commissario di Governo il 10 gennaio 2001 e pubblicata il 20 gennaio 2001, opera limitatamente ai fini del conseguimento del risultato di gestione. 2. Le variazioni introdotte dalla legge, di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti di competenza e cassa, conservano la loro validità contabile, pur essendo inoperanti ai fini dell’assunzione di impegni e relativi pagamenti. Art. 11
1. E’ autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle “partite di giro” del Titolo VI catg.51a dell’Entrata e del Pr.1 Area 6 Rubrica 4 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa: Entrata Spesa Entrata Spesa Cap. n. 05100 Cap. n. 16401 Cap. n. 05141 Cap. n. 16418 Cap. n. 05101 Cap. n. 16402 Cap. n. 05196 Cap. n. 16426 Cap. n. 05131 Cap. n. 16408 Cap. n. 05147 Cap. n. 16427 Cap. n. 05132 Cap. n. 16409 Cap. n. 05148 Cap. n. 16428 Cap. n. 05133 Cap. n. 16410 Cap. n. 05160 Cap. n. 16432 Cap. n. 05134 Cap. n. 16411 Cap. n. 05161 Cap. n. 16433 Cap. n. 05135 Cap. n. 16412 Cap. n. 05163 Cap. n. 16434 Cap. n. 05136 Cap. n. 16413 Cap. n. 05153 Cap. n. 16437 Cap. n. 05137 Cap. n. 16414 Cap. n. 05165 Cap. n. 16451 Cap. n. 05138 Cap. n. 16415 Cap. n. 05166 Cap. n. 05152 Cap. n. 05140 Cap. n. 16417 Cap. n. 05167 Cap. n. 05153 Art. 12 1. E’ autorizzata l’iscrizione nel prospetto “Riepilogo generale della gestione – Risultanze finali”, in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell’importo di L. 80.543.548.787 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria Regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti da diversi Pretori. 2. Tali somme sono oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (capitolo 03365), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a secondo della diversa natura delle stesse somme sequestrate. Art. 13
1. E’ approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2000 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti. Art. 14
1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281 (Tit.I), le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate alla Regione (Tit.II), le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o da aziende regionali (Tit.III), le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti (Tit.IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre anticipazioni (Tit.V), le entrate per contabilità speciali (Tit.VI), accertate nell’esercizio finanziario 2000 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in: Lire 28.204.094.534.179 (+) delle quali furono riscosse 21.496.314.028.262 (-) e rimangono da riscuotere 6.707.780.505.917 Art. 15
1. Le spese per l’organizzazione istituzionale e il funzionamento e la ristrutturazione dell’apparato amministrativo (Pr.1), le spese per le prospettive di sviluppo dell’economia ed il contenimento dei sintomi di recessione (Pr.2), le spese per la politica delle infrastrutture (Pr.3), le spese per la riqualificazione e la gestione dei servizi (Pr.4), e le spese per la tutela dell’ambiente e per la qualità della vita (Pr.5), impegnate nell’esercizio 2000 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in: Lire 30.441.677.670.940(+) delle quali furono pagate 21.850.117.558.814(-) delle quali furono ridotte ai sensi dell’art.1 del presente rendiconto 1.088.126.288.502(-) dell’art.2 del presente rendiconto 87.750.221.307(-) e rimangono da pagare 7.415.683.602.317 Art. 16
1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2000 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue: Entrate complessive accertate Lire 28.204.094.534.179(+) Spese complessive impegnate 30.441.677.670.940(-) Differenza 2.237.583.136.761(-) Art. 17 1. I residui attivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: Lire 6.420.279.472.416(+) di cui: a) riscossi durante l’esercizio 2000 5.127.150.551.490(-) b) eliminati per insussistenza 10.287.639.744 (-) c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento 0 (+) Restano da riscuotere al 31.12.2000 1.282.841.281.182 Art. 18
1. I residui passivi degli esercizi finanziari 1999 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: Lire 6.577.058.953.339(+) di cui: a) pagati durante l’esercizio 2000 6.223.435.263.859(-) b) eliminati in sede di riaccertamento durante l’esercizio 2000 e per perenzione 121.859.472.502(-) c) ridotti ai sensi dell’art.1 del presente rendiconto 27.636.340.563(-) Restano da pagare al 31.12.2000 204.127.876.415 Art. 19
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1999 e precedenti (art.17) Lire 1.282.841.281.182 (+) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio 2000 (art.14) 6.707.780.505.917 (+) Totale residui attivi al 7.990.621.787.099 Art. 20
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme: Lire Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti (art.18) 204.127.876.415 (+) Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio 2000 (art.15) 7.415.683.602.317 (+) Totale residuipassivi al 31.12.2000 7.619.811.478.732 Art. 21
1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.117.938.157.377 in base alle seguenti risultanze: Lire Avanzo di cassa al 31.12.1999 2.648.569.949.085 (+) Riscossioni dell’esercizio 2000: a) in conto competenza (art.14) 21.496.314.028.262 (+) b) in conto residui attivi (art.17) 5.127.150.551.490 (+) Pagamenti dell’esercizio 2000: a) in conto competenza (art.15) 21.850.117.558.814 (-) b) in conto residui passivi (art.18) 6.223.435.263.859 (-) Differenza 1.198.481.706.164 (+) Sequestri in Tesoreria Regionale 80.543.548.787 (-) Avanzo di cassa al 31.12.2000 1.117.938.157.377 Art. 22
1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze: Lire a) avanzo di cassa al 31.12.2000 (art.21) 1.117.938.157.377 (+) b) residui attivi al 31.12.2000 (art.19) 7.990.621.787.099 (+) c) residui passivi al 31.12.2000 (art.20) 7.619.811.478.732 Avanzo finanziario al 31.12.2000 1.488.748.465.744 Art. 23
1. L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000 è stabilito in L. 1.488.748.465.744 in base alle seguenti risultanze: Lire a) differenze di cui all’art.13 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell’esercizio 2000 2.237.583.136.761 (-) b) avanzo di amministrazione dell’esercizio 1999 (L.R. 03.050.1 n.9) 2.491.590.468.162 (+) c) somma accantonata nel Rendiconto 1999 per essere utilizzata, ai sensi dell’art.16, terzo comma, della L.R. 12.04.77, n.15, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.1999 200.000.000 (+) d) eliminazione nell’esercizio 2000 di residui passivi provenienti dall’esercizio 1999 e precedenti (art.18) 121.859.472.502 (+) e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art.17) 10.287.639.744 (-) f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art.17) 0 (+) g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt.1 e 15) 1.088.126.288.502 (+) h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione dei residui (artt.1 e 18) 27.636.340.563 (+) i) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt.2 e 15) 87.750.221.307 (+) l) sequestri in Tesoreria Regionale (artt.2 e 21) 80.543.548.787 (-) Avanzo di amministrazione anno finanziario 2000 1.488.748.465.744 (+) Somma accantonata ai sensi dell’art.16, terzo comma, della L.R. 12 aprile 1977, n.15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31.12.2000 0 (-) Avanzo di amministrazione a carico esercizio 2001 1.488.748.465.744. Art. 24
1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n.15, l’avanzo di amministrazione di all’articolo 20 viene iscritto nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001. Art. 25
1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2000, comportano un avanzo di amministrazione di L. 8.121.128.678 in base alla seguente dimostrazione: Entrata: Lire Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l’esercizio 2000 77.100.000.000 (+) Interessi attivi 103.185.720 (+) Entrate varie ed eventuali 395.885.277 (+) Partite di giro 9.246.154.456 (+) Totale Entrata 86.845.225.453 (+) Spesa: Somme pagate e rimaste da pagare per l’esercizio 2000 75.490.335.013 (-) Partite di giro 9.246.154.456 (-) Totale Spesa 84.736.489.469 (-) Differenza (Entrata meno Spesa) 2.108.735.984 (+) Disponibilità derivante dalla copertura finanziaria dei residui perenti anno ’99 e precedenti 0 Risultato di competenza 2.108.735.984 (+) Economie derivanti dalla gestione dei residui: passivi (+) 6.012.392.694 (+) attivi (-) 0 (-) Saldo di amministrazioneal 31.12.2000 8.121.128.678 (+) di cui accantonati dal Consiglio reg.le per il pagamento dei residui perenti: anno 1999 e precedenti 0 (-) anno 2000 0 (-) Avanzo di amministrazione al 31.12.2000 8.121.128.678 (+) 2. L’avanzo così determinato viene introitato al capitolo di Entrata n.03320 denominato: “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale” ed iscritto al capitolo di Spesa n.16.322 “Fondo di riserva per le spese impreviste” dell’esercizio 2002. La variazione di bilancio necessaria per la sistemazione contabile della suddetta partita debitoria è adottata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Note (1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 2002, n. 11, supplemento ordinario n. 7 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |