L.R. 12 Febbraio 1975, n. 27 |
Interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo (1) (2) |
[ Art. 1 La Regione riconosce alla cooperazione un ruolo fondamentale nella determinazione e nell'attuazione della programmazione economica regionale. Allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, che opera nelle materie di competenza regionale ai sensi delle norme costituzionali e dello Statuto regionale, la Regione interviene nelle forme e con le modalità previste dalla legge, per la realizzazione di iniziative volte alla formazione di quadri cooperativi, alla divulgazione e propaganda cooperativa, all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonchè per l'assistenza tecnica ed economica alle società cooperative. La Regione concede, altresì, sovvenzioni alle forme associative per favorirne l'inserimento nei programmi di sviluppo economico-produttivo della Regione e per sollecitarle ad applicare rapporti sociali ispirati ai principi della cooperazione a carattere mutualistico. Art. 2
La Regione può concedere contributi alle organizzazioni regionali e a quelle provinciali delle cooperative. I contributi devono essere destinati dai beneficiari al finanziamento di proprie iniziative volte: - alla promozione cooperativa; - alla qualificazione professionale dei dirigenti di cooperativa e dei revisori; - alla divulgazione e propaganda cooperativa; - alla assistenza tecnica ed amministrativa alle cooperative aderenti; - all'organizzazione di servizi atti ad agevolare la gestione di aziende cooperative; - all'organizzazione di convegni, seminari e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall'Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione. Nell'attribuzione dei contributi sarà tenuto anche conto del numero delle cooperative aderenti a ciascuna organizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione. Art. 3
La Regione può concedere, altresì, contributi a società cooperative, a consorzi di cooperative e ad altri organismi associativi, aventi sede nella Regione, per iniziative ritenute utili alla: - valorizzazione della produzione; - presentazione collettiva dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri; - adozione di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; - organizzazione di manifestazioni idonee all'educazione cooperativa dei soci; - attuazione di ogni altra finalità per il perseguimento degli scopi sociali. La Regione interviene inoltre a favore delle cooperative mediante la concessione di sovvenzioni straordinarie per sostenere iniziative tendenti a mantenere i livelli produttivi ed occupazionali. Art. 4
La Regione, per favorire l'incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative ed associazionistiche può sostenere spese per: - la promozione di studi per ogni forma di associazionismo; - l'assegnazione di premi e borse di studio; - la partecipazione a rassegne ed esposizioni; - l'organizzazione di convegni e seminari; - la promozione e l'attuazione di programmi ed iniziative interessanti la formazione e la specializzazione professionale dei dirigenti tecnici e amministrativi mediante la organizzazione di corsi di formazione cooperativa; - l'attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea alla promozione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo. La Giunta regionale stabilisce, altresì, le modalità e le condizioni per l'organizzazione e la partecipazione ai corsi, nonchè per l'assegnazione delle borse di studio. La gestione dei corsi potrà essere affidata, mediante apposita convenzione, ad enti ed organizzazioni idonei a svolgere l'iniziativa. Le borse di studio saranno fruite dagli interessati presso organismi cooperativi di particolare rilevanza economica con i quali sarà stabilita apposita convenzione. Art. 5
Per ottenere i contributi previsti all'art. 2 della presente legge gli enti interessati debbono presentare domanda all'Assessore all'industria, commercio ed artigianato. Unitamente alla domanda, gli enti sono tenuti a presentare il programma ed il preventivo di spesa delle iniziative ammissibili a contributo. Nel programma dovranno essere indicati i tempi ed i modi di realizzazione delle iniziative stesse. Gli enti beneficiari dei contributi regionali dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di scadenza dell'iniziativa programmata, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Art. 6
Per beneficiare dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, le società cooperative, i consorzi di cooperative e gli altri organismi associativi devono presentare all'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, apposita domanda corredata da un programma delle iniziative da intraprendere e dalla distinta delle spese preventivate per l'attuazione di quelle ammissibili a contributo. Alla domanda dovrà essere allegata copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto. Le cooperative dovranno, altresì, presentare il certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio ed il certificato di iscrizione al bollettino ufficiale società per azioni. Art. 7
Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, commercio ed artigianato, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente. Art. 8
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974, e successivi una spesa complessiva di lire 350 milioni (trecentocinquantamilioni) annui. Art. 9
Agli oneri derivanti per l'anno 1974 dall'applicazione della presente legge si provvederà come segue: 1) quanto a L. 250 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio; 2) quanto a L. 100 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno, e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio. Le spese stesse graveranno sui seguenti capitoli di bilancio regionali relativo all'anno finanziario 1974, di nuova istituzione: - cap. 1834 con la seguente denominazione: "Contributi alle organizzazioni regionali e provinciali delle cooperative" (art. 2 della legge) per L. 60 milioni; - cap. 1835 con la seguente denominazione: "Contributi a società cooperative a consorzi di cooperazione e ad altri organismi associativi" (art. 3 della legge) per L. 240 milioni; - cap. 1813 con la seguente denominazione: "Spese per favorire la incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative" (art. 4 della legge) per L. 50 milioni. Art. 10
(2) Legge abrogata dal numero 13) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |