L.R. 12 Dicembre 1989, n. 78 |
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21. Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1).
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Art. 1 1. Le opere edilizie e di urbanizzazione che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono vietate nel parco urbano "Pineto" a termini dell'art. 8 (Norme di salvaguardia) della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 comprendono qualsiasi opera innovativa e di trasformazione dei luoghi. 2. Sono invece escluse da tale definizione e pertanto consentite anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le opere di consolidamento che sono necessarie per evitare il crollo o degrado degli edifici esistenti, e sono eseguiti dall'ente gestore. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1989, n. 36. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |