Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21. Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1).

Numero della legge: 78
Data: 12 dicembre 1989
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1989

L.R. 12 Dicembre 1989, n. 78
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21. Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1).


Art. 1
1. Le opere edilizie e di urbanizzazione che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono vietate nel parco urbano "Pineto" a termini dell'art. 8 (Norme di salvaguardia) della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 comprendono qualsiasi opera innovativa e di trasformazione dei luoghi.

2. Sono invece escluse da tale definizione e pertanto consentite anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, le opere di consolidamento che sono necessarie per evitare il crollo o degrado degli edifici esistenti, e sono eseguiti dall'ente gestore.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1989, n. 36.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 settembre 1990, n. 35 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.