L.R. 05 Settembre 1996, n. 36 |
RISCOSSIONE E RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE AGLI ENTI GESTORI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
|
Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione della legge) 1. La presente legge disciplina le modalita' per la riscossione ed il recupero dei canoni e delle indennita' di occupazione, compresi gli oneri accessori e le quote dei servizi a rimborso, dovuti rispettivamente dagli assegnatari o dagli occupanti senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 30. 2. La presente legge disciplina, altresi', le modalita' per la riscossione ed il recupero delle rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, ceduti a riscatto o in locazione con patto di futura vendita. Art. 2 (Ruoli di utenza) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, gli enti proprietari o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, possono istituire appositi ruoli annuali di utenza. 2. La compilazione dei ruoli di utenza e' effettuata con riferimento all'ammontare complessivo annuale dei canoni e delle indennita' di occupazione, calcolati secondo i criteri stabiliti dalle normative statali e regionali, delle quote in acconto per i servizi a rimborso secondo la misura predeterminata dal consiglio di amministrazione o dall'organo deliberante di ciascun ente, nonche' degli eventuali oneri accessori e delle rate di ammortamento del prezzo di cessione secondo quanto stabilito nel contratto di cessione o nel contratto di locazione con patto di futura vendita. 3. Il ruolo annuale riferito a ciascun alloggio deve essere suddiviso, ai fini della riscossione, in dodici rate mensili anticipate. 4. Alle disposizioni di cui al presente articolo, devono uniformarsi gli enti gestori che adottano forme di riscossione attraverso trattenuta diretta sulla busta paga di stipendi, salari o pensioni. 5. In sede di prima attuazione i ruoli di utenza sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e riguardano il periodo intercorrente tra tale data e la fine dell'anno solare di riferimento. Art. 3 (Istituzione del fondo sociale degli IACP) 1. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Lazio, di seguito denominati IACP, costituiscono, previa autorizzazione della Giunta regionale, un fondo sociale, al fine di consentire il pagamento dei canoni e degli oneri accessori da parte degli assegnatari di allooggi IACP meno abbienti. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato: a) da una contribuzione regionale che viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra gli IACP del Lazio in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione; b) da una aliquota delle entrate dirivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare dell'IACP non avente destinazione abitativa; c) da altre eventuali contribuzioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati; d) dai proventi delle sanzioni previste dell'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 1987 n. 33. Art. 4 (Accesso al fondo sociale) 1. Possono beneficiare del fondo sociale di cui all'articolo 3: a) gli assegnatari che appartengono alla fascia di reddito di cui all'articolo 39, comma 1, numero 1), 2), 3) e 4), della legge regionale n. 33 del 1987; b) gli assegnatari che si trovino temporaneamente, a causa di un acccertato e prolungato stato di grave malattia, in condizione di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie. 2. Le modalita' di accesso al fondo sociale e l'accertamento dei requisiti richiesti sono stabiliti dagli IACP sulla base delle direttive di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini regolarmente costituite. 3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini di cui al comma 2, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del fondo sociale prima che lo IACP emetta il provvedimento. Art. 5 (Estinzione agevolata delle morosita') 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1987, gli assegnatari di alloggi di proprieta' degli IACP che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni e di ogni altro eventuale onere accessorio relativi agli anni antecedenti al 31 dicembre 1995, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte dello IACP: a) le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995 non gravati da interessi legali e/o di mora; b) le somme dovute per il periodo antecedente al 1° gennaio 1991, al netto di interessi legali e/o di mora, per canone nella misura pari alla quota da riversare in contabilita' speciale, nonche' alle quote per i servizi a rimborso. 2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire 2 milioni ed in numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire 2 milioni e fino a lire 4 milioni. Per importi superiori ai 4 milioni il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili. 3. Le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli IACP alla data del 31 dicembre 1995 salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati. 4. Gli assegnatari che abbiano gia' in corso il pagamento rateizzato dal debito relativo ai canoni ed oneri accessori dovuti al 31 dicembre 1995, beneficiano, anche con effetto retroattivo, delle agevolazioni di cui al presente articolo, previa ridefinizione del debito da parte dell'IACP. 5. Gli enti gestori diversi dagli IACP devono richiedere ai propri assegnatari le somme dovute a titolo di canone o di servizi a rimborso. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario a tutto il 31 dicembre 1995 possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsto al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme e cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalita' di cui al comma 2. 6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto n. 1165 del 1938. 7. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano a oggetto le unita' immobiliari indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 33 del 1987. Art. 6 (Abrogazione) 1. L'articolo 42 della legge regionale n. 33 del 1987 e' abrogato. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |