| L.R. 9 Marzo 1990, n. 26 |
| Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
1. A tal fine, i comuni interessati, che abbiano nel loro territorio una presenza di almeno mille dei soggetti di cui al precedente art. 1, predispongono e approvano, con atto deliberativo del Consiglio, il piano di interventi di cui al precedente art. 1 e lo inviano alla Regione Lazio unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento per il primo anno. 2. Per gli anni successivi le richieste annuali di erogazione dei finanziamenti faranno riferimento al piano approvato. Art. 3
1. La Giunta regionale, a seguito delle richieste di cui al precedente art. 2, approva la ripartizione dei fondi, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 4
1. I comuni, al termine di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione Lazio una relazione sulle attivitą svolte e sulle spese sostenute. Art. 5
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |