Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi (1) (2)

Numero della legge: 26
Data: 9 marzo 1990
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1990

L.R. 9 Marzo 1990, n. 26
Finanziamenti ai comuni per interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi (1) (2)


[ Art. 1


1. La Regione Lazio sostiene, con propri finanziamenti a favore dei comuni, fino alla concorrenza di L. 1.000 milioni per l'anno 1990, l'attuazione di piani straordinari di interventi in relazione alla presenza di stranieri, profughi e/o apolidi.

2. La presenza di tali stranieri deve essere comprovata sulla base di documentazione emessa da organi o uffici dello Stato ovvero con altra idonea documentazione.

Art. 2

1. A tal fine, i comuni interessati, che abbiano nel loro territorio una presenza di almeno mille dei soggetti di cui al precedente art. 1, predispongono e approvano, con atto deliberativo del Consiglio, il piano di interventi di cui al precedente art. 1 e lo inviano alla Regione Lazio unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento per il primo anno.
2. Per gli anni successivi le richieste annuali di erogazione dei finanziamenti faranno riferimento al piano approvato.


Art. 3

1. La Giunta regionale, a seguito delle richieste di cui al precedente art. 2, approva la ripartizione dei fondi, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 4

1. I comuni, al termine di ogni anno, provvedono ad inviare alla Regione Lazio una relazione sulle attivitą svolte e sulle
spese sostenute.


Art. 5


1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione n. 14204 denominato: <> con lo stanziamento di L. 1.000 milioni.

2. Alla copertura finanziaria della somma di L. 1.000 milioni per l'anno 1990, si farą fronte mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera c), del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.]
Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 marzo 1990, n. 8.

(2) Legge abrogata dal numero 8) dell'allegato H alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.