L.R. 26 Ottobre 1999, n. 29 |
Istituzione della Riserva Naturale Provinciale Villa Borghese.(1) |
Art. 1 (Istituzione) 1. E’ istituita l’area naturale protetta di Villa Borghese, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio. 2. L’area è classificata riserva naturale ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 2
(Finalità) 1. L’istituzione della riserva naturale Villa Borghese, di seguito denominata riserva, è finalizzata: a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’area; b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali; c) allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate; d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi. Art. 3
(Perimetrazione) 1. La riserva, che ricade nel Comune di Nettuno, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all’allegato A, e descritti nella relazione, di cui all’allegato B, che sono parte integrante della presente legge. 2. L’organismo di gestione di cui all’articolo 5 provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dell’insediamento dell’organismo di gestione, all’apposizione di idonei cartelli perimetrali ed in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle Aree Naturali Protette - Riserva Naturale Provinciale Villa Borghese" e il simbolo o marchio caratteristico della riserva, concordato con l’assessorato regionale competente in materia di aree naturali protette. 3. L’individuazione di eventuali aree contigue è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 10 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 4
(Misure di salvaguardia e divieti) 1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva, di cui all’articolo 6, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, salvo quanto previsto al comma 2. 2. All’interno del perimetro della riserva è vietata l’attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 6. Art. 5
(Gestione) 1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, la gestione della riserva è affidata alla Provincia di Roma, che vi provvede nelle forme ivi previste adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità di gestione indicate nel capo II, sezione II della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 6
(Piano e regolamento) 1. Il piano ed il regolamento della riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto nel capo II, sezione II della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. 2. Il piano è costituito dalla relazione illustrativa contenente l’analisi della riserva dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistico, gli obiettivi, i criteri informatori e le scelte del piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scala appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000. 3. Le figure professionali cui affidare la redazione del piano sono definite dalla Provincia, tenendo conto delle specificità dell’area, tra le seguenti: a) un esperto in pianificazione territoriale; b) un esperto botanico; c) un esperto geologo; d) un esperto faunistico; e) un esperto agronomo e forestale; f) un esperto storico-archeologo. Art. 7
(Nulla osta e poteri di intervento dell’organismo di gestione) 1. Il rilascio dei nulla osta e i poteri dell’organismo di gestione seguono la disciplina di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 8
(Programma pluriennale) 1. Il programma pluriennale di promozione economica e sociale è redatto, adottato e approvato in conformità ai contenuti degli articoli 30 e 31 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 9
(Sorveglianza e sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli, divieti e prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano e nel regolamento della riserva si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 10
(Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 11
(Disposizioni finanziarie) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento della riserva. 2. L’onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l’anno 1999 sullo stanziamento del capitolo 52152 “Fondo regionale per l’ambiente (articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)” dell’articolo 48 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Allegato B RISERVA NATURALE "VILLA BORGHESE" RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PERIMETRO La perimetrazione della riserva naturale "Villa Borghese" è riportata nella carta tecnica regionale in scala 1:10.000 Sezione 399120. Il perimetro è compreso nel comune di Nettuno nella provincia di Roma. DESCRIZIONE DEL PERIMETRO Il perimetro si trova interamente nel territorio del comune di Nettuno e coincide con il muro perimetrale della Villa Borghese. Parte del confine comunale in via Calcare, continua sulla via Olmata, prosegue in via del Colle fino a raggiungere via A. Gramsci che segue per circa 1200 metri fino a tornare nuovamente sulla via Calcare. Note : (1) Pubblicata sul BUR 10 novembre 1999, n. 31 (S.O. n. 4). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |