| L.R. 17 Luglio 1982, n. 26 |
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Proroga del termine fissato dall' art. 4 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 57; avente per oggetto: < |
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ARTICOLO UNICO Per l' adozione da parte dei comuni delle deliberazioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 57, e' fissato il nuovo termine di mesi sei decorrenti dall' entrata in vigore della presente legge. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 agosto 1982, n. 22 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |