L.R. 10 Aprile 1979, n. 25 |
Modifica della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977, concernente: " Determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio ".
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Art. 1 All' articolo 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e' aggiunto il seguente punto c): " c) le eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell' ambito del territorio regionale dai consiglieri regionali, per l' espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta sono a carico dell' amministrazione regionale ". Art. 2 Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 3 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e' cosi' sostituito: " Sull' indennita' di cui all' articolo 1 e' applicata una decurtazione di L. 20.000 per ogni giornata di assenza ingiustificata dalla seduta del Consiglio e degli organismi consiliari della Regione. Le somme ricavate in applicazione del comma precedente saranno riversate in favore del fondo di previdenza di cui all' articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 7 ". Art. 3 Il punto a) dell' articolo 4 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e' cosi' modificato: " a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un' indennita' di L. 126 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |