| L.R. 13 Gennaio 1994, n. 2 |
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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994 (1).
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Art.1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1994, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1994, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, art. 10 della legge 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme. Per la predetta gestione del bilancio sono applicabili le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e nell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37. 2. La predetta autorizzazione è estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. Art.2 1. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1994 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dal comma 2, art. 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 2. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato. Art.3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 gennaio 1994, n. 2. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S.3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |