Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, concernente: Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti.

Numero della legge: 57
Data: 17 settembre 1984
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1984

L.R. 17 Settembre 1984, n. 57
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, concernente: Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti.

(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27)


Art. 1

L' oggetto della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' cosi' modificato: << Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi, dalle azioni dei fiumi e dei torrenti e dagli effetti dell' inquinamento >>.


Art. 2

L' articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' cosi' modificato:

<< Art. 1

La Regione Lazio, al fine di elaborare un organico piano di interventi necessari a proteggere il proprio territorio, gli abitati e le opere pubbliche in genere, contro i movimenti franosi, le azioni dei fiumi e dei torrenti e gli effetti dell' inquinamento, promuove e svolge studi e ricerche, predispone e realizza eventuali opere a carattere sperimentale nell' ambito delle proprie competenze >>.


Art. 3

Il punto b) dell' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' sostituito dal seguente:
<< b) elabora i piani di regolazione delle reti suddette volti a determinare gli interventi fondamentali per una corretta regimazione delle acque, contemperandone le varie utilizzazioni anche in relazione ai prelievi diretti dalle falde sotterranee; >>.


Art. 4

Dopo l' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' inserito il seguente articolo: << Art. 4- bis
Studi degli effetti dell' inquinamento
Per perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 1 la Regione promuove e svolge studi e ricerche riguardanti la tutela del territorio dall' inquinamento. In particolare:
a) elabora i piani di risanamento di cui all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) esamina le proposte elaborate dai competenti uffici per l' attuazione delle norme antinquinamento;
c) realizza opere a carattere sperimentale >>.


Art. 5

Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, sono cosi' sostituiti: << Della commissione fanno parte:
a) n. 3 funzionari tecnici in servizio presso l' Assessorato lavori pubblici della Regione Lazio designati dall' assessore competente;
b) i coordinatori dei settori opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata;
c) n. 5 esperti in materia geologica, idraulica e di problemi dell' inquinamento delle acque, designati dal Consiglio regionale.
Le competenti amministrazioni statali per il servizio geologico e per il servizio idrografico e l' istituto di ricerca sulle acque del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) designeranno un funzionario per ciascuno dei servizi od istituti medesimi da chiamare a far parte della commissione >>.


Art. 6

Al segretario della commissione idrogeologica regionale costituita ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' attribuita, per la durata dell' incarico, l' indennita' prevista dall' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.