L.R. 17 Settembre 1984, n. 57 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, concernente: Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti.
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(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27) Art. 1 L' oggetto della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' cosi' modificato: << Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi, dalle azioni dei fiumi e dei torrenti e dagli effetti dell' inquinamento >>. Art. 2 L' articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' cosi' modificato: << Art. 1 La Regione Lazio, al fine di elaborare un organico piano di interventi necessari a proteggere il proprio territorio, gli abitati e le opere pubbliche in genere, contro i movimenti franosi, le azioni dei fiumi e dei torrenti e gli effetti dell' inquinamento, promuove e svolge studi e ricerche, predispone e realizza eventuali opere a carattere sperimentale nell' ambito delle proprie competenze >>. Art. 3 Il punto b) dell' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' sostituito dal seguente: << b) elabora i piani di regolazione delle reti suddette volti a determinare gli interventi fondamentali per una corretta regimazione delle acque, contemperandone le varie utilizzazioni anche in relazione ai prelievi diretti dalle falde sotterranee; >>. Art. 4 Dopo l' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' inserito il seguente articolo: << Art. 4- bis Studi degli effetti dell' inquinamento Per perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 1 la Regione promuove e svolge studi e ricerche riguardanti la tutela del territorio dall' inquinamento. In particolare: a) elabora i piani di risanamento di cui all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni; b) esamina le proposte elaborate dai competenti uffici per l' attuazione delle norme antinquinamento; c) realizza opere a carattere sperimentale >>. Art. 5 Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, sono cosi' sostituiti: << Della commissione fanno parte: a) n. 3 funzionari tecnici in servizio presso l' Assessorato lavori pubblici della Regione Lazio designati dall' assessore competente; b) i coordinatori dei settori opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata; c) n. 5 esperti in materia geologica, idraulica e di problemi dell' inquinamento delle acque, designati dal Consiglio regionale. Le competenti amministrazioni statali per il servizio geologico e per il servizio idrografico e l' istituto di ricerca sulle acque del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) designeranno un funzionario per ciascuno dei servizi od istituti medesimi da chiamare a far parte della commissione >>. Art. 6 Al segretario della commissione idrogeologica regionale costituita ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, e' attribuita, per la durata dell' incarico, l' indennita' prevista dall' articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |