| L.R. 21 Gennaio 1994, n. 3 (1) |
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Attuazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dall'articolo 3.
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Art.1 1. La Regione, ai fini del ripianamento dei disavanzi della spesa sanitaria corrente relativi agli esercizi 1989 e 1990, disciplinato dai commi 2 e 3, dell'art. 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, stipula i mutui previsti dalla citata legge n. 67 del 1993, con gli istituti bancari tesorieri delle unità sanitarie locali e degli altri enti sanitari che gestiscono servizi sanitari costituiti in pool, rientranti nell'elenco degli istituti all'uopo abilitati dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il pool degli istituti bancari tesorieri è costituito a cura della Banca di Roma nella sua qualità di capofila. Art.2 1. L'onere dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 1 è assunto: a) per l'anno 1989, a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del citato decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in legge; b) per l'anno 1990, a carico del bilancio dello Stato e di quello della Regione nella misura e secondo le modalità previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter, dell'art. 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334. Art.3 1. La Giunta regionale valuta l'offerta che deve essere formulata nel rispetto della normativa in vigore, ed autorizza il Presidente della Giunta regionale stessa a sottoscrivere i relativi contratti di mutuo. Art.4 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 29 gennaio 1994, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |