| L.R. 16 Novembre 1978, n. 68 |
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Norme integrative per l'accelerazione delle procedure per l'ese- cuzione di opere pubbliche sanitarie ed assistenziali. (1)
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Art. 1 La Regione, in attesa dell'emanazione della legge di piano regionale organico di struttura e gestione del sistema socio-sanitario, individua gli interventi prioritari in materia sanitaria ed assistenziale. Per la realizzazione di tali opere, la vigente normativa statale e regionale viene integrata dalle seguenti disposizioni di legge. Art. 2 L'ente ospedaliero, per la realizzazione di opere socio-sanitarie, può avvalersi per la progettazione, o per la progettazione e l'esecuzione delle opere, dell'istituto della concessione in conformità e con le modalità di cui all'art. 14, comma terzo, e all'art. 15 della legge regionale n. 59 del 7 dicembre 1976 integrate dalle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977 n. 584, fermo restando che il provvedimento sull'esito della gara sarà adottato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Art. 3 La concessione è approvata dalla Giunta regionale, sentiti il comitato regionale tecnico-consultivo e le commissioni consiliari competenti in merito alla relativa convenzione. Per le sole opere previste dalla presente legge il termine di cui all'art. 7 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 viene ridotto a trenta giorni. Art. 4 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1978, n. 33. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 9 marzo 1979, n. 68. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |