| L.R. 03 Novembre 1976, n. 54 |
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Efficacia delle indicazioni e delle destinazioni delle aree previste dai piani di fabbricazione.(1)
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Articolo unico Fermo restando l'obbligo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, per tutti i comuni del Lazio alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio, sono validi i vincoli previsti dai programmi di fabbricazione per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico. I vincoli predetti hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale e comunque cessano con l'entrata in vigore delle previsioni di piano regolatore generale. Note : (1) Pubblicata sul BUR 20 novembre 1976, n. 32. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 febbraio 1977, n. 47. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |