| L.R. 28 Gennaio 1980, n. 9 |
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Variazioni al bilancio regionale per l' anno finanziario 1980 (1).
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Art. 1 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni (importi in milioni di lire): 1; cap. 01997: Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi (di nuova istituzione). competenza: + 100 2; cap. 03131: Contributi alle cooperative artigiane di garanzia ecc. competenza: + 2.000 Cassa: + 2.000 3; cap. 03161: Interventi per favorire il potenziamento di forme associative ecc. competenza: + 1.000 Cassa: + 1.000 4; cap. 03172: Fondo di garanzia per crediti ecc. competenza: + 250 Cassa: + 250 5; cap. 03251: Contributi in c/ capitale ad imprese artigiane ecc. competenza: + 2.600 Cassa: + 2.600 6; cap. 04951: Integrazione della denominazione << Interventi a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari >> ( LR 3 aprile 1978, n. 8). 7; cap. 05051: Contributi a favore ecc. competenza: + 300 Cassa: + 300 8; cap. 05061: Contributi a favore ecc. competenza: + 200 Cassa: + 200 9; cap. 05251: Contributi in c / capitale ecc. competenza: + 1.600 Cassa: + 1.600 10; cap. 05301: Contributi ai comuni, ecc. competenza: + 450 Cassa + 450 11; cap. 05997: Fondo globale ecc. competenza: - 3.100 12; cap. 06921: Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto Reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979( LLRR 17 novembre 1979, n. 87 e n. 88) competenza: + 3.000 Cassa + 3.000 13; cap. 06997: Corrispondente al capitolo n. 206099 del bilancio 1979: Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi. competenza: + 9.500 14; cap. 08001: (modifica della denominazione) Assegnazione ai comuni a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di assistenza pubblica e scolastica, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616. competenza: + 15.772 Cassa: + 15.772 15; cap. 08401: Spese per programmi di ricerca ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 50 Cassa: + 50 16; cap. 08402: Contributi relativi a programmi ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 100 Cassa: + 100 17; cap. 08403: Contributi relativi alla costruzione ecc.( LR 4 luglio 1979, n. 51). competenza: + 650 Cassa + 650 18; cap. 09997: Fondo globale ecc. competenza: + 200 19; cap. 12301: Contributo straordinario alle comunita' montane ecc. competenza: + 500 Cassa: + 500 20; cap. 14997: Fondo globale ecc. competenza: + 600 21; cap. 15997: (di nuova istituzione) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 1.000 22; cap. 17997: (corrispondente al capitolo n. 318599 del 1979) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 3.000 23; cap. 18801: Contributo al consorzio ecc. competenza: + 380 Cassa: + 380 24; cap. 19997: (di nuova istituzione) Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi. competenza: + 600 25; cap. 21001: Interventi per attivita' di assistenza ecc. competenza: - 10.000 Cassa: - 10.000 26; cap. 23851: Aggiunta alla denominazione << LR 22 settembre 1978, n. 58 >> 27; cap. 23996: Corrispondente al capitolo n. 421552 del 1979: << Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi >>. competenza: + 6.000 28; cap. 28021: Fondo di riserva da utilizzarsi ecc. Cassa: - 18.852 29; cap. 28102: Fondo globale ecc. competenza: - 36.752 Art. 2 Ai sottoelencati capitoli del bilancio 1980 sono applicate le note a fianco di ciascuno indicate: capitolo n. 01997 - ad integrazione dei fondi occorrenti per il finanziamento del progetto << Sviluppo della Sabina >>; capitolo n. 02997 - per interventi nel settore energetico (fonti alternative di energia ed utilizzazione del metano algerino); capitolo n. 05997 - di cui: L. 650.000.000 per il turismo sociale, L. 300.000.000 per l' agriturismo e L. 50.000.000 per la valorizzazione turistica delle Grotte di Pastena; capitolo n. 06997 - di cui: L. 5.000.000.000 per recupero del patrimonio edilizio esistente secondo i criteri di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi aggiuntivi sui mutui a favore degli acquirenti di alloggi, titolati di redditi inferiori a L. 6.000.000 annui o a L. 8.000.000 annui, rispettivamente, per le agevolazioni ex articolo 41 legge n. 457 del 1978 e legge n. 166 del 1975 e L. 1.500.000.000 per rifinanziamento degli interventi a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del 1971, con particolare riferimento al comune di Tuscania; capitolo n. 09997 - di cui: L. 200.000.000 per contributi alla realizzazione del centro intermodale di Orte e L. 30.000.000.000 per acquisto autobus, attrezzature ed impianti per i trasporti pubblici del Lazio; capitolo n. 14997 - per l' istituzione ed il funzionamento di parchi regionali; capitolo n. 15997 - di cui: L. 800.000.000 per impianti di stabulazione e L. 200.000.000 per la ripopolazione vivai acque interne; capitolo n. 17997 - per contributi in annualita' per impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani; capitolo n. 19997 - per la valorizzazione industriale e turistica di sorgenti termali nel Lazio; capitolo n. 23996 - di cui: L. 5.000.000.000 per interventi di promozione culturale e sociale nel Lazio, con particolare riguardo ai giovani Art. 3 Il bilancio pluriennale 1980/ 1982 e' aggiornato con le seguenti variazioni: Entrata: capitolo n. 0203 1981 + 18.000.000.000 1982 + 20.000.000.000 Spesa: capitolo n. 12301 1981 + 1.500.000.000 capitolo n. 14997 1981 + 500.000.000 1982 + 500.000.000 capitolo n. 17997 1981 + 6.000.000.000 1982 + 6.000.000.000 capitolo n. 28102 1981 + 10.000.000.000 1982 + 13.500.000.000 Il bilancio pluriennale, nonche' i prospetti e gli allegati al bilancio regionale si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni introdotte con la presente legge. Art.4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Note:(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Regione del Lazio 2 febbraio 1980, n.3, S.O. n.3 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |