L.R. 10 Luglio 1989, n. 42 (1) |
Studio di fattibilità per un piano di sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano nel territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.
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Art. 1 1. La Regione è autorizzata, nell'ambito delle attribuzioni regionali e degli obiettivi di sviluppo economico, assetto e riequilibrio territoriale, a realizzare uno studio di fattibilità per lo sviluppo della parte più meridionale della provincia di Latina nel comprensorio riva destra del Garigliano, comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia. 2. Lo studio deve particolarmente riguardare il risanamento, consolidamento e valorizzazione dei centri storici, i collegamenti viari, la difesa ambientale, la situazione igienico-sanitaria, i servizi civili e sociali, la valorizzazione delle risorse termali, la sistemazione della foce del Garigliano d'intesa con i competenti uffici statali accertandone la possibile utilizzazione, le potenzialità agricole, le possibilità di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, la difesa, razionalizzazione e valorizzazione del litorale, la possibilità di istituire un parco montano-fluviale del Garigliano, l'ammodernamento della bonifica e dei sistemi di irrigazione. 3. Per quanto riguarda la sistemazione e utilizzazione del Garigliano sono autorizzate intese e convenzioni, oltre che con gli uffici statali, con la Regione Campania. Art. 2 1. Alla realizzazione dello studio provvede la Giunta regionale tramite i propri uffici o affidamenti d'incarico all'Istituto regionale studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL) di cui alla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, o tramite incarico ad altri soggetti pubblici o privati di comprovata competenza. 2. La Giunta regionale per la regolamentazione dei rapporti connessi con l'attuazione del precedente comma stipulerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il soggetto incaricato dello studio, apposita convenzione su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la predetta convenzione sentita la commissione consiliare permanente alla programmazione. 4. Lo studio deve essere completato entro un anno dalla stipula della convenzione. Art.3 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 milioni da iscriversi nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1989 al capitolo n. 11152, che viene istituito con la denominazione: "Spesa per uno studio di fattibilità per lo sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia". 2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 200 milioni si fa fronte, mediante utilizzazione della corrispondente quota iscritta al capitolo n. 29841, incluso nell'elenco 4, lettera e), allegato al bilancio 1989. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1989, n. 20. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 maggio 1990, n. 20 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |