L.R. 06 Marzo 1992, n. 25 (1) |
Istituzione del comune di Fiumicino.
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Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto regionale è istituito, nell'ambito della provincia di Roma, il nuovo comune di Fiumicino. Art. 2 1. Il nuovo comune di Fiumicino è istituito sul territorio della XIV circoscrizione del comune di Roma, secondo la delimitazione risultante dalla allegata cartografia comunale (allegato A) (Omissis). Art. 3 1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Roma e Fiumicino, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 marzo 1992, n. 8. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 agosto 1992, n. 33 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |