| L.R. 08 Luglio 1976, n. 30 |
|
Integrazione della autorizzazione di spesa prevista dallalegge (regionale: n.d.r.) n. 6 del 26 gennaio 1976.(1)
|
|
Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 L'autorizzazione di spesa di L. 1 miliardo prevista dalla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 6, è elevata a L. 2 miliardi 910 milioni. Alla maggiore spesa di L. 1.910.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte con l'assegnazione di tale importo disposta dal CIPE ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125. Art. 3 La spesa di L. 1.910.000.000 di cui all'art. 2 è iscritta in aumento nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 al cap. n. 26.20.73 denominato "Credito di conduzione". L'assegnazione di L. 1.910.000.000 di cui al secondo comma del precedente art. 2 è iscritta nel bilancio di previsione dell'anno finanziario 1976 in aumento al cap. n. 30502 dello stato di previsione dell'entrata. Note : (1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1976, n. 20. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 287. (2) Sostituisce il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 6. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |