Delega agli Enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonchè del tempo libero a favore dei minori.(1)

Numero della legge: 34
Data: 23 agosto 1973
Numero BUR: 22
Data BUR: 31/08/1973

L.R. 23 Agosto 1973, n. 34
Delega agli Enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonchè del tempo libero a favore dei minori.(1)


Omissis (2)

Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 31 agosto 1973, S.O., n. 22.

(2) Legge abrogata dall'articolo 68, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, con decorrenza, dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale adottato con deliberazione del Consiglio regionale il 1 dicembre 1999, n. 591 (BUR 10 febbraio 2000, n. 4, S.O. 1), ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, che si riporta integralmente:
"3. I criteri e le modalità di finanziamento agli enti locali, i parametri e gli standards nonchè le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi fissati dalle leggi regionali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad avere, rispettivamente, validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale e del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 5."

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.