Applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974, concernente: provvedimenti urgenti per la zootecnia.

Numero della legge: 37
Data: 23 luglio 1974
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1974

L.R. 23 Luglio 1974, n. 37
Applicazione della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974, concernente: provvedimenti urgenti per la zootecnia.



Art. 1

La presente legge e' diretta ad applicare le disposizioni della legge dello Stato n. 118 del 18 aprile 1974.


Art. 2

Secondo quanto disposto nell' art. 2 della citata legge n. 118 la Regione Lazio istituisce un regime di premi a favore degli allevatori, con priorita' ai coltivatori diretti, mezzadri e cooperative:
a) Premio di L. 25.000 per ogni vitello (maschio o femmina) nato nelle aziende, ricadenti nell' ambito della Regione, destinato all' ingrasso o alla rimonta.
b) Premio di L. 50.000 per l' allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 Kg. se maschi e di 350 Kg. se femmine, oppure fino all' eruzione dei denti picozzi da adulto.
Detti premi saranno concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi. Nell' ambito della stessa azienda i premi alla nascita sono cumulabili con quelli d' ingrasso.
I premi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre erogazioni allo stesso titolo comunitarie e nazionali.
Coloro che hanno usufruito del premio all' ingrasso di L. 30.000 previsto dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1973 hanno diritto all' integrazione del premio stesso fino alla concorrenza delle provvidenze di cui ai commi precedenti.
Tutti i premi per i territori montani e per le zone depresse e collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono aumentati in misura non superiore al 50 per cento.


Art. 3

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dagli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura. La Giunta regionale provvedera' ad istituire presso ogni Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura un fondo per la erogazione dei contributi di cui all' art. 2.


Art. 4

In tutto il territorio regionale sara' vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di allevamento o ingrasso.


Art. 5

I premi di cui all' art. 2, ove sia possibile l' accertamento delle condizioni previste, potranno essere erogati anche per i vitelli nati tra la data di entrata in vigore della legge nazionale e quella di entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

Tutte le domande di premio dovranno essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura del Lazio. Le domande di premio alla nascita di cui all' art. 2 lettera a) dovranno essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell' Agricoltura entro 15 giorni dalla nascita dei vitelli.
Le domande di premio all' ingrasso di cui all' art. 2 lettera b) dovranno essere presentate a partire dal momento in cui i soggetti avranno raggiunto il peso stabilito.
Gli Ispettorati Agrari liquideranno i premi di cui all' art. 2 provvedendo sia direttamente, sia tramite gli Uffici Agricoli di zona o le APA, Associazioni Provinciali Allevatori, al sopraluogo ed alla marcatura dei vitelli.
La Giunta regionale e' autorizzata ad emettere, con propria deliberazione, le disposizioni esecutive per l' attuazione della presente legge.


Art. 7

Ai sensi dell' art. 5 della legge 18 aprile 1974 n. 118 lo stanziamento del capitolo 305 << Contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo >> dello stato di previsione dell' entrata per l' anno 1974 e' aumentato di lire 3.000 milioni.
In correlazione alla suddetta variazione, il capitolo 2982 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1974 e' incrementato della stessa cifra.


Art. 8

All' onere derivante dalla presente legge previsto in L. 2.000 milioni si fara' fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 2982 ed iscrizione della somma stessa al capitolo n. 2755, di nuova istituzione, che s' introduce nel bilancio di previsione per l' anno 1974 con la seguente denominazione << interventi urgenti per la zootecnia in applicazione della legge 18 aprile 1974 n. 118 >>.


Art. 9

L' importo di cui al n. 2 dell' appendice 2 al bilancio di previsione per l' anno 1974, concernente la proposta di utilizzazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, e' elevato a L. 14.070 milioni.


Art. 10

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 luglio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.