[ Art. 1
In occasione dell'anno giubilare la Regione Lazio, ai fini di un organico rilancio economico e turistico in tutto il territorio regionale, di una individuazione e valorizzazione di alcune zone turistiche depresse, di un rilancio dell'attività artigianale ed artistico culturale nella Regione, di una valorizzazione paesaggistica, della vigilanza sugli esercizi pubblici per il controllo dei prezzi e dell'ospitalità ai fini dell'esecuzione di opere permanenti a carattere profondamente sociale che tengano conto dei problemi economici e sociali di Roma e della Regione, provvede con propri interventi negli anni 1974 e 1975 all'attuazione di programmi organici i cui effetti strutturali e promozionali si protraggono oltre l'anno 1975.
Art. 2
L'Assessorato al turismo è autorizzato a predisporre programmi organici di interventi operativi da sottoporre alla commissione programmazione e turismo.
Art. 3
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 500.000.000 da iscriversi al cap. 1885 che verrà istituito nello stato di previsione dell'esercizio 1974 con la seguente denominazione: "Interventi promozionali della Regione in occasione dell'Anno giubilare"; è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 3.000 milioni di cui almeno 1.000 milioni da dedicarsi alla realizzazione di opere permanenti a carattere profondamente sociale di cui all'art. 1 da iscriversi al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1975. All'onere per l'anno 1074 si fa fronte mediante riduzione del cap. n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974. All'onere per il 1975 si farà fronte con le disponibilità derivanti dal previsto incremento delle entrate ordinarie della Regione. Il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 4 ottobre 1974, n. 27 (S.O. n. 2).
(2) Legge abrogata dal numero 30) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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