| L.R. 30 Aprile 1983, n. 30 |
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Contributo regionale agli oneri di realizzazione di infrastrutture di interesse regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell' Alto Lazio.(1)
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Art. 1 La Regione Lazio, al fine di favorire il riequilibrio territoriale e promuovere lo sviluppo socio - economico delle zone dell' Alto Lazio, dispone, con la presente legge, l' erogazione, secondo le modalita' fissate dal successivo articolo 2, di un contributo agli oneri di realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell' Alto Lazio. Art. 2 La Giunta regionale provvedera' a stipulare con la SNAM SpA, con sede in Milano, corso Venezia, 16, sulla base del progetto predisposto dalla suddetta societa' su indicazione della Regione Lazio, una apposita convenzione per definire il contributo e le sue modalita' di erogazione. Lo schema della convenzione verra' sottoposto alla approvazione del Consiglio regionale. Art. 3 (2) Per il contributo regionale all' onere per la realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1 e' autorizzata per l' anno finanziario 1983 una spesa di L. 8.000 milioni. La predetta somma di L. 8.000 milioni e' iscritta in termini di competenza sul capitolo n. 02008 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: << Contributo regionale per il trasporto e la distribuzione di metano nel territorio dell' Alto Lazio >>. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al primo comma del presente articolo si provvedera' mediante prelievo di una somma di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo n. 25802 del bilancio regionale per l' anno 1983, previa utilizzazione integrale della partita contabile b) di cui all' elenco n. 4 allegato al medesimo bilancio regionale per l' anno finanziario 1983 Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 maggio 1983, n.14 (2) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge regionale 30 aprile 1983, n. 31 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |