| L.R. 29 Gennaio 1990, n. 8 |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1988, n. 73. (Personale messo a disposizione della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978) (1).
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Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 1. I termini stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge prevista in lire 50 milioni, per il corrente anno finanziario fa carico sul capitolo n. 27205 che presenta la necessaria disponibilità. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1990, n. 4. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |